Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14268 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 13/07/2016), n.14268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20142/2010 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE

16, presso lo studio dell’avvocato DENISE DE BERNARDIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO LUCIANO CHIANTA giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASSINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. del

LAZIO SEZ. di LATINA, depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.A. ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria del Lazio (n. 288/40/09 dep. il 15.6.2009), che ha rigettato l’appello proposto contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, confermando l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, ha accertato induttivamente il reddito prodotto per l’anno 1999 (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2). Il ricorrente lamenta che non sia stato esaminato il condono, scartato dal sistema informatico, per avere erroneamente utilizzato la procedura di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 bis, anziche’ quella di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 8, prevista in caso di omessa dichiarazione, trattandosi di errore scusabile.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, essendo il contribuente incorso in errore scusabile, non avendo l’Amministrazione emanato formale provvedimento di diniego a fronte della dichiarazione prodotta erroneamente (L. n. 289 del 2002, ex art. 9 comma 3 bis, anziche’ quella di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 8, prevista in caso di omessa dichiarazione), inviata per via telematica.

2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, per omessa valutazione del principio di buona fede, trattandosi di errore scusabile, in ipotesi di difficile interpretazione del concetto di violazioni tributarie formali.

3. Entrambi i motivi sono soggetti ad una comune declaratoria di inammissibilita’, mancando, a conclusione dl essi, il quesito di diritto, per la dedotta violazione di legge, e il momento di sintesi per il vizio di motivazione, imposti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (in relazione alla data di pubblicazione della sentenza: 15.6.2009).

4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto attivita’ difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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