Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14268 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14268 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co
Rom
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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Data pubblicazione: 06/06/2013
CT 52683/10
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. TRIBUTARIA
N.R.G. 3083/11
Istanza di estinzione per condono liti minori
L’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, cod. fiscale
fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è
domiciliata, fax 06.96.51.40.00, ind. PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
contro
DE CRESCENZO SARA
in relazione
al ricorso per la cassazione della sentenza n. 83/16/10 in data 28.10.10 della
Commissione Tributaria Regionale di Firenze.
*
Con nota prot. n. 47129/2012 in data 9.8.12, la Direzione Provinciale di Pisa
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia tributaria ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011
(convertito con Legge n. 111/2011), che richiama l’articolo 16 della Legge n.
289/2002, provvedendo al versamento di tutte le somme dovute.
In relazione a quanto sopra l’Agenzia delle Entrate, come in epigrafe difesa,
rappresentata e domiciliata,
fa istanza
affinché la Corte, in riforma dell’impug-nata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio ai sensi del combinato disposto dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n.
98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), e dell’articolo 16 della L. n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 3 dicembre 2012
06363391001, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, cod.