Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14267 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche, sez. 1, n. 100, depositata l’8 novembre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente, architetto, propose istanza di rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998 e 1999, assumendo di svolgere la propria attività professionale in assenza di organizzazione di beni strumentali e di lavoro altrui; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale relativamente agli importi ingiunti a titolo di Irap, con decisione in proposito confermata dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che, dalla documentazione acquisita, emergeva che il contribuente svolgeva la propria attività senza dipendenti e con apporto minimo di beni strumentali, desumibile dalla documentazione versata in atti, tale da non giustificare la pretesa dell’Ufficio;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due connessi motivi, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g, in combinato disposto con l’art. 18, comma 2, lett. d, del medesimo D.Lgs., e censurando la decisione impugnata per non aver riscontrato che, in conformità con il tenore dell’istanza originariamente proposta dal contribuente, il silenzio rifiuto dell’Agenzia si era formato sul solo presupposto dell’incostituzionalità della normativa Irap, mentre, in sede giurisdizionale, il contribuente aveva più articolatamente sviluppato la propria pretesa restitutoria, richiamandosi ai criteri sanciti dall’intervenuta pronunzia della Corte costituzionale;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso è infondato;

che infatti – essendo l’istanza di rimborso dell’imposta atto estraneo al giudizio tributario che ne consegue (che, peraltro, presenta carattere di contenzioso “a tutto campo”: v. Cass. 3575/10, 7271/09) – non è richiesto che la successiva domanda giurisdizionale, germinata dal silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione alla primitiva richiesta amministrativa di rimborso, presenti, rispetto a questa, una causa petendi perfettamente coincidente.

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA