Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14267 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 13/07/2016), n.14267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19501/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CONCETTINA CHIARINI PICONE con studio in PORTO

EMPEDOCLE VIA AGRIGENTO 14 (avviso postale ex art. 135) giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2009 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA,

depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (n. 95/3/2009 dep. 9.6.2009), che in tema di ricorso avverso il diniego di rimborso per IRAP (per gli anni dal 1999 al 2003), ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale, di accoglimento del ricorso introduttivo di A.A., medico di base convenzionato col Servizio sanitario nazionale (ad eccezione dell’Irap per l’anno 1999). In particolare la CTR, sul rilievo dell’assenza di dipendenti e della contenuta spesa per beni strumentali e consumi, ha ritenuto non sussistere il presupposto della autonoma organizzazione.

A.A. si costituisce con controricorso, rilevando l’acquiescenza dell’Agenzia delle entrate (ex art. 329 c.p.c.), in relazione al rimborso dell’Irap per l’anno 2003.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per non avere la CTR esaminato la eccezione di inammissibilita’ del ricorso prospettata (in appello), avendo il contribuente proposto istanza di condono (ex art. L. n. 289 del 2002).

2. Il motivo e’ fondato. La CTR omette nella ricostruzione del fatto, che l’Agenzia ha proposto l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per avere il contribuente presentato domanda di condono, e non si e’ tuttavia pronunciato su di essa.

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 7), rendendo il condono definitivi gli imponibili esposti in dichiarazione, con conseguente preclusione di ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata anni dal 2000 al 2002).

4. Anche questo motivo e’ fondato. Va alla fattispecie applicato il principio, ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacche’ il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati costituisce una modalita’ di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (cfr. Cass. n. 1967 del 10/02/2012; n. 4566 del 06/03/2015).

5. Il ricorso va conseguentemente accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, puo’ essere deciso nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle istanze di rimborso presentate per le annualita’ 2000, 2001, 2002 (non essendo oggetto del ricorso il rimborso dell’Irap per l’anno 2003). Le spese del giudizio vengono regolate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle istanze di rimborso presentate per le annualita’ 2000, 2001, 2002. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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