Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14267 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14267

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14126/2015 proposto da:

V.F., V.I., V.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA SCAFA, che li rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO POLCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BERSANI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7245/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ANDREA SCAFA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.1.2012, accolse l’opposizione proposta da M.M. avverso il precetto notificatogli il 26.8.2011 ad istanza di V.I., F. e M. in forza della sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale capitolino in data 15.6.2011. Ciò in quanto tale ultima sentenza – che recava condanna del M. e di altri dieci convenuti al pagamento in favore dei predetti V. della somma di Euro 310.748,28 oltre interessi, in misura rapportata alla quota di partecipazione di ciascuno degli obbligati nella società Belvedere Impianti Sportivi s.r.l. – non specificava quale fosse, appunto, la quota di compartecipazione di ciascun debitore a tale ultima società e la data di riferimento della stessa, sicchè il credito vantato dai precettanti era da considerare illiquido.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25.11.2014, respinse il gravame proposto dai V..

Questi ricorrono ora per cassazione, affidandosi ad almeno quattro motivi. Resiste con controricorso M.M.. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.1 – Con la prima censura del formalmente primo motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto (buona fede oggettiva e correttezza, dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.), in relazione all’art. 25 Cost., e art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed all’art. 274 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, si sostiene l’erroneità della decisione impugnata per non aver ritenuto che la scelta di M.M. e degli altri dieci intimati di proporre autonome opposizioni all’unico precetto loro notificato, nonostante i difensori e le ragioni di opposizione fossero identici, costituisca abuso del processo. Con tale condotta processuale del M. (e degli altri intimati), si sarebbe infatti orientata la probabilità che un numero cospicuo di cause venisse decisa dall’unico giudice della sezione del Tribunale capitolino che s’era già espresso in senso favorevole alla tesi degli opponenti. Giudice che, nella specie, ha anche omesso di trasmettere il fascicolo al presidente di sezione, perchè desse i provvedimenti di cui all’art. 274 c.p.c..

1.1.2 – Con la seconda censura del primo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto (buona fede oggettiva e correttezza, dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.), in relazione alla pronuncia sulle spese di lite (art. 360 c.p.c., n. 4)”, si sostiene ancora che la scelta già stigmatizzata ha rilevanza sulla regolamentazione delle spese di lite, come affermato da Cass. n. 10488/2011, in fattispecie similare. Vi sarebbe, in sostanza, violazione del principio del giusto processo, il che avrebbe dovuto portare ad una condanna del M. alle spese di lite, poste invece a carico dei ricorrenti dalla Corte d’appello.

1.2.1 – Con la prima censura di quello che, formalmente, viene proposto come secondo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4), per insussistenza dell’interesse concreto a proporre l’opposizione”, si sostiene che il M. non fosse titolare di un interesse ad agire, giuridicamente meritevole, avendo proposto opposizione per ragioni solo formali e non anche sostanziali. Secondo i ricorrenti, proporre un’opposizione nei termini sollevati dal M. potrebbe giustificarsi solo se contestualmente si indicasse la somma (minore) che si ritiene dovuta.

1.2.2 – Con la seconda censura del secondo motivo, deducendo “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost. (art. 360c.p.c., n. 4), per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’opposizione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 4). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, si sostiene, ancora, che l’interesse ad agire sarebbe comunque venuto meno a seguito dell’ordinanza di correzione della sentenza azionata esecutivamente, emessa in data 1.2.2013, con specifica indicazione delle percentuali del capitale sociale della predetta società ascrivibili a ciascun debitore, nonchè a seguito della notifica di un nuovo atto di precetto da parte di essi ricorrenti.

Avrebbe quindi errato il giudice d’appello ad esaminare la questione della correzione della sentenza soltanto sotto il profilo del merito, prim’ancora che sotto quello dell’interesse ad agire, essendo sostanzialmente cessata la materia del contendere, con valutazione dell’autosufficienza del titolo ai soli fini della condanna alle spese.

Sotto ulteriore profilo, l’interesse ad agire doveva dirsi comunque venuto meno a seguito della riforma della sentenza azionata in executivis, disposta dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 5.6.2014 (quindi, prima dell’emissione della sentenza qui impugnata). Il titolo esecutivo era pertanto venuto meno, perchè la Corte capitolina aveva accolto la domanda principale di esecuzione in forma specifica del preliminare per l’acquisto delle quote sociali della Belvedere Impianti Sportivi s.r.l., con assorbimento delle condanne restitutorie (accolte invece in primo grado, con la sentenza azionata esecutivamente). Non poteva dirsi rilevante, in proposito, nè il fatto che detta riforma fosse stata adottata successivamente alla data di precisazione delle conclusioni in appello nel presente giudizio, nè che essa non fosse passata in giudicato.

Il titolo esecutivo era quindi venuto meno ex tunc, essendosi sostituita la sentenza di secondo grado a quella impugnata, e restando caducati automaticamente, per l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 c.p.c., comma 2, gli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza di primo grado riformata. Tale questione, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello. Inoltre, il fatto che essa fosse stata evidenziata dagli odierni ricorrenti negli scritti conclusionali, senza essere presa in considerazione da parte della Corte d’appello, costituirebbe violazione dell’art. 112 c.p.c..

1.3.1 – Con la prima censura di quello che, anche qui formalmente, viene proposto come terzo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, i ricorrenti affermano l’erroneità della decisione per ritenuta illiquidità del credito azionato a causa della mancata indicazione della quota di partecipazione di ciascun debitore alla società Belvedere, cui era rapportata la condanna. Ciò in quanto, anche ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è ben possibile l’interpretazione extratestuale del titolo, potendo ricorrersi ad atti e documenti del processo in cui il titolo stesso si è formato, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 11066/2012. Il giudice d’appello, quindi, ha errato nel discostarsi da tale orientamento, giacchè avrebbe ben potuto attingere sia al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, sia allo steso contratto preliminare inter partes (regolarmente prodotto), in cui le percentuali di partecipazione al capitale sociale della Belvedere Impianti Sportivi s.r.l. erano chiaramente indicate.

1.3.2 – Conseguentemente, con la seconda censura del terzo motivo, si sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per difetto assoluto di motivazione sul punto, perchè il giudice d’appello non ha minimamente spiegato perchè ha ritenuto di doversi discostare da tale insegnamento.

1.3.3 – Ancora, e di conseguenza, con una ulteriore censura coniata nell’ambito del terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si denuncia l’omesso esame del contenuto dell’atto di citazione, ove appunto erano riportate le percentuali di partecipazione ascrivibili a ciascun convenuto, tra cui il M..

1.4 – Infine, con il quarto motivo, che in realtà non costituisce vero e proprio motivo di ricorso, si invoca la cassazione della sentenza sulle spese, a seguito dell’accoglimento delle censure prima esposte.

2.1 – Preliminarmente, osserva la Corte che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, com’è noto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in questa sede di legittimità, allorchè “risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/2006).

Nella specie, è pacifico tra le parti che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 15.6.2011 – la cui esecuzione forzata venne minacciata dai V. col precetto notificato a M.M. il 26.8.2011, da questi opposto – è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 5.6.2014, n. 3764/14 (prodotta in questa sede sub doc. 14), che ha accolto la domanda principale proposta dagli stessi odierni ricorrenti per l’esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita delle quote sociali della Belvedere Impianti Sportivi s.r.l., ex art. 2932 c.c., con relativo assorbimento delle domande restitutorie da loro avanzate in subordine (e dapprima accolte dal Tribunale, con la citata sentenza del 15.6.2011).

Pertanto, è evidente che, con l’immediata eliminazione della sentenza stessa e dei suoi effetti, a causa della sua riforma, cessa ogni ragione di controversia tra i V. e il M. in ordine al contestato diritto dei primi di procedere esecutivamente in forza del detto titolo (si veda al riguardo, in tema di opposizione di terzo all’esecuzione, la recentissima Cass. n. 6016/2017; v. anche, sull’opposizione ex art. 615 c.p.c., Cass. n. 3977/2012).

La questione, peraltro, era stata anche posta dagli stessi V. al giudice d’appello nella memoria di replica del 13.6.2014 (v. sentenza impugnata, p. 3), ma non è stata presa in considerazione dalla Corte romana per tre ragioni: anzitutto, perchè verificatasi in epoca successiva alla data di precisazione delle conclusioni; in secondo luogo, perchè la sentenza non era passata in giudicato; infine, perchè detta sentenza comunque non escludeva che la decisione di primo grado fosse corretta.

2.2 – In proposito, può convenirsi con la Corte del merito, laddove essa esclude di poter adottare senz’altro la decisione di cessazione della materia del contendere a fronte di un fatto successivo alla data di precisazione delle conclusioni (che, com’è noto, segna un effetto preclusivo), per quanto la rimessione della causa sul ruolo avrebbe potuto essere forse più opportunamente praticata, anche in ottica deflattiva.

Non così, invece, quanto alle restanti ragioni sopra esposte: la seconda, perchè la sentenza d’appello, che riformi la sentenza di primo grado, si sostituisce a questa immediatamente sin dal momento della sua pubblicazione, ex art. 336 c.p.c., comma 2, non occorrendo che essa passi in cosa giudicata (v. Cass. n. 13249/2014); la terza, perchè la correttezza della decisione di primo grado avrebbe potuto e dovuto comunque essere esaminata, seppur virtualmente, al solo fine di provvedere sul regolamento delle spese (si veda, ex plurimis, la già citata Cass. n. 271/2006).

2.3 – Occorre, pertanto, scrutinare il ricorso in esame, al fine di provvedere sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale (v., ex multis, Cass. n. 6036/2017, già citata); e ciò tanto più che i V., in seno al ricorso, avevano (irritualmente, benchè apprezzabilmente, in ottica deflattiva) proposto la conciliazione della controversia con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, proposta tuttavia respinta dal M., perchè “offensiva del buon senso” (v. controricorso, p. 10).

Deve infine evidenziarsi che, poichè la declaratoria di cessazione della materia del contendere resa in sede di legittimità comporta la caducazione delle sentenze precedentemente rese nei gradi di merito (Cass. n. 17334/2005; v. anche Cass., Sez. Un., n. 1048/2000), occorrerà procedere al regolamento delle spese dell’intero giudizio, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c..

3.1 – Ciò posto, il primo motivo, in tutte le sue articolazioni, è infondato.

E’ abbastanza evidente che la scelta del M. (e degli altri intimati) di proporre autonome opposizioni contro l’unico precetto è connotata da una certa strumentalità, ma ciò non è sufficiente perchè tale condotta possa costituire di per sè un abuso del diritto di difesa: la tesi dell’illiquidità del credito (posto che la sentenza di condanna non era stata pronunciata in solido nei confronti del convenuti) sarebbe stata sostenibile anche qualora tutti costoro avessero proposto un’unica formale opposizione.

Quanto poi alla mancata riunione dei processi, si tratta di una scelta discrezionale del giudice, peraltro non censurata in appello (e non censurabile: v. Cass., Sez. Un., n. 2245/2015).

La condanna alle spese, infine, costituisce corretta applicazione del principio di soccombenza, perchè la Corte del merito ha ritenuto che non vi fosse abuso del processo, conseguentemente rigettando il relativo motivo d’appello.

4.1 – Anche il secondo motivo, complessivamente considerato, è infondato.

Infatti, non v’è dubbio che il M. fosse titolare di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., nel momento stesso in cui egli ha sostenuto che il credito vantato dai V. era illiquido e che, quindi, la sentenza azionata non costituiva titolo esecutivo, in quanto non conforme alla previsione di cui all’art. 474 c.p.c.. Nulla, nell’ordinamento, lascia desumere che l’opposizione all’esecuzione con cui si contesti l’idoneità del titolo azionato rispetto al “catalogo” di cui alla citata norma possa essere proposta solo per ragioni sostanziali, e non anche di forma, come invece sostengono i ricorrenti, solo rilevando – ai fini che interessano, ossia allo scopo di verificare la sussistenza della condizione dell’azione in discorso – che la decisione richiesta possa portare una concreta utilità all’attore-opponente e che, quindi, il giudice adito sia tenuto ad emettere la relativa statuizione nel merito (sia essa di accoglimento o di rigetto).

Sotto altro ma concorrente profilo, a nulla rileva, poi, l’intervenuta correzione dell’errore materiale della sentenza, mediante l’integrazione operata con ordinanza del 1.2.2013 (qui prodotta sub doc. 12), perchè questa non può comportare la sostituzione del titolo esecutivo azionato, che resta sempre quello originariamente notificato, come sostanzialmente ritenuto dalla Corte capitolina.

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., può infine configurarsi, perchè – fermo quanto già rilevato al riguardo – la Corte d’appello non era tenuta ad adottare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo deciso sulla base delle risultanze alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, mentre la pubblicazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 5.6.2014, con cui la sentenza di primo grado era stata riformata, era stata resa in data successiva.

5.1 – Il terzo motivo è invece palesemente fondato, ma solo con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 474 c.p.c..

Non colgono infatti nel segno nè la seconda censura del terzo motivo, perchè il giudice del merito non è vincolato allo stare decisis e non deve necessariamente motivare sul perchè non abbia conformato la propria decisione all’insegnamento della S.C., quand’anche reso a Sezioni Unite (Cass. n. 174/2015); nè tantomeno la terza, perchè il contenuto degli atti processuali non è un “fatto” (nell’accezione datane da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) di cui può denunciarsi l’omesso esame, ai sensi del “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Al contrario, quanto al primo profilo, deve rilevarsi che nell’atto introduttivo del giudizio a quo (il cui contenuto è correttamente riportato in ricorso, pp. 30-31), i V. elencarono chiaramente, per ciascun convenuto, la rispettiva quota di partecipazione alla società Belvedere Impianti Sportivi s.r.l., sicchè non v’è dubbio che il credito vantato (anche) nei confronti dell’odierno controricorrente in forza della sentenza del Tribunale di Roma depositata il 15.6.2011 fosse senz’altro dotato di certezza, liquidità ed esigibilità, conformemente alla previsione di cui all’art. 474 c.p.c.; ha quindi errato la Corte romana nel ritenere che il credito dei V. fosse privo del requisito della liquidità, giacchè essa avrebbe dovuto estendere l’esame, a tal fine, oltre che al contenuto della sentenza in discorso, anche agli atti ritualmente formatisi o acquisiti nel relativo giudizio, conformemente all’ormai consolidato orientamento circa l’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo, affermato, oltre che da Cass., Sez. Un., n. 12066/2012, anche da Cass. n. 9488/2014, Cass. n. 23159/2014 e da Cass. n. 24635/2016.

Ben può quindi riaffermarsi il principio per cui “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1), non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purchè le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo”.

6.1 – In definitiva, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Le spese dell’intero giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale di M.M..

PQM

 

pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e condanna M.M. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi per il giudizio di primo grado, in Euro 6.817,50 per compensi per il giudizio di secondo grado, ed in Euro 10.200,00 per compensi per il giudizio di legittimità, oltre le spese forfetarie in misura del 15%, oltre esborsi determinati in Euro 200,00, e oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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