Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14266 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 13/07/2016), n.14266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14352/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA

(FIRENZE) depositata l’08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza per il rimborso dell’Irap asseritamente non dovuta per gli anni dal 2000 al 2004, L.E. aveva proposto ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, accertata l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione (impiego di capitali e utilizzo di lavoro di terzi).

L’Agenzia delle entrate imponeva appello, che la CTR della Toscana (con sentenza n. 46/31/09 dep. 8 aprile 2009), rigettava, ritenendo provato dal contribuente, in base all’esame del quadro RE della dichiarazione dei redditi, l’assenza di autonoma organizzazione per l’esercizio della professione di medico radiologo (con studio presso la propria abitazione e attivita’ esercitata presso strutture esterne attrezzate, con scarso utilizzo di beni strumentali, in assenza di dipendenti o collaboratori).

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della indicata sentenza, rilevando che il contribuente ha aderito al condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 7, per gli anni 2000/2002) e definito l’Irap per gli anni 2003 e 2004 ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, rendendo definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione.

L’intimato non si e’ costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 33 (ex art. 360 c.p.c., n. 1), avendo la CTR deciso nel merito, senza tener conto dell’avvenuta definizione degli anni d’imposta, come dedotto nell’atto di appello (di cui riporta il brano corrispondente), la cui efficacia preclusiva e’ rilevabile d’ufficio. Propone idoneo quesito di diritto.

2. Il motivo e’ fondato, nei termini di cui in prosieguo.

2.1. L’agenzia delle entrate nell’atto di appello ha riportato l’eccezione dedotta in primo grado – e rigettata dalla Commissione tributaria provinciale – inerente alla presenza di sanatoria fiscale, presentata dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7, con riferimento agli anni 2000, 2001 e 2002, ritenuta domanda nuova, come tale inammissibile, dal primo giudice. E’ fuor di dubbio, invece, che la deduzione, relativa alla domanda di condono, non costituisce domanda nuova, trattandosi di circostanza verificatasi nel corso del processo e idonea ad influire su di esso.

Va alla fattispecie applicato il principio, ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacche’ il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati costituisce una modalita’ di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (cfr. Cass. n. 1967 del 10/02/2012; n. 4566 del 06/03/2015).

2.2. Quanto invece alle annualita’ 2003 e 2004, il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale per il periodo d’imposta 2003 e 2004, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 33 (conv. in L. n. 326 del 2003). L’adesione al concordato D.L. n. 269 del 2003, ex art. 33, concerne essenzialmente le imposte sui redditi, con limitati effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP), atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l’altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini “ricavi” e “compensi”, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: non rileva pertanto nei confronti dell’istanza di rimborso di cui alla presente controversia. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, con decisione qui condivisa, ha affermato che: “In tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP), atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l’altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini “ricavi” e “compensi”, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l’adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell’imposta regionale in questione” (Cass. n. 11947 del 2012).

2.3. Per tali annualita’, pertanto, va confermata la decisione della CTR, che, congruamente motivando nel merito, ha escluso la presenza dei presupposti impositivi dell’IRAP in base a idonea prova fornita dal contribuente circa l’assenza di una autonoma organizzazione nell’esercizio della professione di medico radiologo.

2.4. Il ricorso va conseguentemente accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, puo’ essere deciso nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle istanze di rimborso presentate per le annualita’ 2000, 2001, 2002. Le spese del giudizio vengono regolate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle istanze di rimborso presentate per le annualita’ 2000, 2001, 2002. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate in Euro 3.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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