Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14266 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1336-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI N. 1, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FUNARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GALLINARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMUNE DI FORMIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3687/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.M. ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, accoglimento l’appello del Comune di Formia, ha ritenuto la legittimità della cartella di pagamento emessa per la ripresa a tassazione di Tarsu relativa all’anno 2011, ritenendo provato l’utilizzo dell’immobile a deposito e l’irrilevanza della mancanza di allacci alla rete idrica ed elettrica dell’immobile.

L’Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Il comune di Formia non si è costituito.

La ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che la CTR avrebbe per un verso affermato che non vi era prova dell’oggettiva inutilizzabilità dell’immobile, omettendo di considerare gli elementi documentali dai quali sarebbe risultato il contrario per poi riconoscere che l’immobile era utilizzato come deposito, ancorchè si trattasse di affermazione sfornita di prova.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, poichè la CTR non avrebbe considerato che ricorreva nel caso di specie la prova del mancato allaccio alla rete dei servizi pubblici.

Il primo motivo è inammissibile.

La censura si appunta, per l’un verso, sull’affermazione che la CTR ha escluso la prova dell’utilizzabilità dell’immobile malgrado l’esistenza di elementi prodotti in giudizio di segno contrario.

Orbene, il motivo di ricorso si appunta sull’omesso esame di un fatto ancorchè il giudice di appello dimostri di avere esaminato la questione relativa all’utilizzazione del cespite da parte della contribuente. Ciò che impedisce di prospettare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – cfr., Cass., SU, n. 8053/2014 -. E’ poi infondata la censura esposta nel secondo motivo, posto che il giudice di appello ha ritenuto l’utilizzazione a deposito del cespite, in tal modo escludendo la ricorrenza della previsione regolamentare del comune di Formia riprodotta nel ricorso per cassazione – Non sono assoggettabili alla tassa (…) d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l’intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero pive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici – avendo acclarato l’utilizzazione del cespite come deposito da parte della contribuente.

Ed è appena il caso di rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel caso di cespiti adibiti a box la prova dell’improduttività potenziale dei rifiuti non deriva dal semplice mancato allacciamento alle utenze, invece richiedendo una situazione di sostanziale inutilizzabilità del locale collegata a situazione di carattere oggettivo (inagibilità, inaccessibilità, degrado, ecc.), adeguatamente comprovata dal contribuente (v. Cass., n. 22705/2019).

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla ricorrente in memoria, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA