Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14266 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 23/01/2017, dep.08/06/2017),  n. 14266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7154/2014 proposto da:

T.N., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO MANCUSO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 327/2013 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C.A., titolare dell’omonima azienda agricola, convenne in giudizio in data 28 gennaio 2009, davanti al Giudice di Pace di Agira, T.N. per sentirlo condannare al risarcimento del danno (dell’importo di Euro 1.500) derivante dall’erronea attività espletata dal professionista in conseguenza della quale l’impresa agricola non aveva potuto beneficiare del premio comunitario sulla produzione biologica per gli anni 2001-2002-2003.

Il fatto contestato consisteva nella pretesa tardiva comunicazione effettuata all’IPA di Enna della presenza di superficie aggiuntive del terreno che il professionista avrebbe dovuto inserire nella domanda entro il termine del 4 marzo 2001.

Il Giudice rigettò la domanda.

Il Tribunale di Enna, succeduto all’ex Tribunale di Nicosia, con sentenza del 17/10/2013 sull’appello della D.C. accertò la responsabilità del professionista, accolse l’appello e lo condannò al risarcimento di Euro 1.419,19.

Avverso detta sentenza il Tamburo ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 61 e 191 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha integrato la consulenza tecnica d’ufficio con i propri quesiti, tutti riferiti alla sussistenza o meno dei requisiti prescritti dalla circolare n. 291/2001.

Il motivo è inammissibile quanto al profilo relativo al vizio di motivazione perchè formulato con riferimento al testo abrogato dell’art. n. 360 c.p.c., n. 5, anzichè con riguardo al nuovo e più restrittivo sistema di accesso ai vizi della motivazione, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Conversione (11 settembre 2012) e quindi anche a quella oggetto del presente ricorso (11/2/2014).

Per quel che riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 61 e 191 c.p.c., occorre rilevare che il Giudice del gravame ha correttamente escluso di disporre una CTU con riguardo alla prova della sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’impegno in quanto, avendo la società già ottenuto l’erogazione dei fondi, evidentemente possedeva i requisiti necessari, dati per esistenti.

A suffragio di tale convinzione la Corte territoriale ha dedotto che, avendo il professionista comunque presentato, sia pur tardivamente, la domanda di ampliamento, egli era certamente consapevole dell’esistenza dei requisiti di legge per ottenere il beneficio, sicchè la Corte d’Appello non ha violato alcuna delle norme indicate in epigrafe essendo la prova presupposta dalle precedenti richieste.

Il motivo, pertanto, è complessivamente,infondato.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1175, 1362, 1363 e 1366 c.c., motivazione insufficiente e illogica in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il vizio di motivazione è inammissibile per gli stessi motivi già enunciati con riferimento al primo motivo.

Sulla violazione di legge il ricorrente afferma che il giudice di appello avrebbe violato le norme sull’interpretazione della circolare n. 291/2001 nella parte in cui ha respinto le difese dell’appellato circa la possibilità di produrre l’autocertificazione ampiamente prevista da detta circolare soprattutto con riferimento alla data di inizio, termine del contratto ed estremi della registrazione. Ad avviso del ricorrente la disposizione non esonerava la parte dal munirsi di un idoneo titolo abilitante alla coltivazione, mentre non era stato prodotto alcun contratto di affitto.

Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha interpretato correttamente le disposizioni relative all’autocertificazione e non ha affatto escluso l’esistenza del contratto, ma ha ritenuto irrilevante la sua produzione, stante la disposizione sull’autocertificazione che non ne richiedeva la produzione ma i soli dati (inizio, termine del contratto, estremi della registrazione).

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per porre l’onere del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1700 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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