Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14265 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.M.C. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/10/2 006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 10, in data 27/04/2006, depositata il

26 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Massimo Fedeli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23911/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 59/10/2006, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 10 il 27.04.2006 e DEPOSITATA il 26 giugno 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso sul TFR, per la parte costituita da B.P.F. e relativi interessi, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 6, 16 e 17, del R.D.L. n. 2106 del 1924, art. 1, comma 3, nonchè del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 174.

2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

3 – Al quesito posto con il mezzo, concernente le modalità di calcolo della mensilità della retribuzione annua agli effetti del regime impositivo del TFR, in relazione alle somme corrisposte dal datore di lavoro C.N.R. e rinvenienti da B.P.F. e relativi interessi, deve rispondersi richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, secondo cui in tema di imposte sui redditi, la quota dell’indennità di fine rapporto, costituita da buoni postali fruttiferi e relativi interessi, corrisposta al lavoratore dipendente all’atto della cessazione del rapporto, non è sottratta al regime impositivo stabilito per tutte le componenti del trattamento di fine rapporto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17; la proprietà dei titoli e delle somme da essi rappresentati, ivi compresi gli interessi maturati, viene infatti acquistata dal lavoratore solo con la dazione a fine rapporto, che costituisce il momento in cui si realizza il presupposto dell’imposizione prevista dal TUIR; la diversità di tale presupposto impositivo rispetto a quello, previsto dal D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito in L. 17 novembre 1986, n. 759, dell’imposta sull’acquisto e l’emissione dei buoni postali fruttiferi, ed a quello del prelievo fiscale sugli interessi periodicamente maturati, esclude che la tassazione della quota di indennità di fine rapporto corrisposta in B.P.F. possa dar luogo a duplicazione d’imposta (Cass. n. 19598/2005, n. 6315/2004, n. 18866/2004, n. 20444/2004).

4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, dell’unico motivo del ricorso.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei citati principi, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario di ricorso e della domanda di rimborso;

Considerato, infine, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale, le spese dell’intero giudizio – merito e legittimità vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso e la domanda di rimborso del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA