Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14265 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 13/07/2016), n.14265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11931/2010 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASCARELLA

CESARE 23, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ANTONELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FURIO STRADELLA con studio in

TRIESTE V.LE XX SETTEMBRE 16 (avviso postale ex art. 135) giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1i rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 34/2009 della COMM. TRIB. REG. del GRIULI

VENEZIA GIULIA, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l’Avvocato POCCIARIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di notifica di avviso di accertamento col quale veniva rettificato il reddito imponibile ai fini dell’Irpef per l’anno 1986, A.G. presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Trieste e presentava dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 413 del 1991. La CTP (con sentenza n. 548/4/98), dichiarava inammissibile il ricorso (per mancanza dei presupposti di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19); a seguito di tale decisione veniva notificata cartella esattoriale a titolo di recupero dell’Irpef 1986, che il contribuente impugnava, rilevando l’inefficacia dell’accertamento e del giudizio reso su di esso in relazione alla legge di condono (L. n. 413 del 1991; D.L. n. 16 del 1993, artt. 3 e 5).

La CTP (con sentenza n. 88/4/00), dichiarava inammissibile il ricorso contro la impugnata cartella; decisione confermata dalla CTR del Trentino Alto Adige con sentenza n. 38/12/02, su appello del contribuente. Questi presentava successiva istanza di sanatoria, con contestuale pagamento (pari al 50% del valore della lite), ai sensi della L. n. 289 del 2002; istanza oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate, che veniva anch’esso impugnato con ricorso alla CTP di Trieste, che con sentenza n. 79/1/04, lo accoglieva.

Contro tale la sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso in appello, e la CTR del Trentino Alto Adige (con sentenza n. 34/06/09 del 10 marzo 2009), in riforma della sentenza di primo grado, lo ha accolto, ritenendo legittimo il diniego di condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 16), in quanto relativo a controversia definita con sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto atto di mera liquidazione dell’imposta non integrante situazione di lite pendente, come tale condonabile (ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16).

A.G. ricorre per la cassazione della suindicata sentenza contro il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Si e’ costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate, deducendo l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso A.G. deduce violazione di legge (L. n. 413 del 1991, art. 53, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la CTR negato la sussistenza dei presupposti per ottenere la definizione agevolata ex L. n. 413 del 1991. Propone quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., obbligatorio ratione temporis, chiedendo che la Corte “dica se alla luce della normativa richiamata e in particolare della L. n. 413 del 1991, art. 53, D.L. n. 16 del 1993, artt. 3 e 5, perda o meno per intero la sua efficacia la eventuale sentenza emessa, la quale – anche se passata in giudicato – non puo’ avere esecuzione in quanto inutiliter data, stante il meccanismo estintivo della controversia per effetto dell’intervenuto condono che toglie efficacia sia all’accertamento che al giudicato reso su di esso”.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge e omessa applicazione delle norme sul condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 16), per avere erroneamente la CTR escluso la condonabilita’ dell’atto impugnato. A conclusione del motivo propone il seguente quesito di diritto, chiedendo che la Corte dica: “se, in applicazione del principio risultante dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, n. 3, la sanatoria delle controversie pendenti comprenda o meno non soltanto l’avviso di accertamento o il provvedimento sanzionatorio, bensi’ ogni altro atto d’imposizione conseguente o comunque correlato”.

3. Preliminarmente si rileva che la spontanea costituzione dell’Agenzia delle Entrate, quale parte legittimata, e’ idonea a sanare la nullita’ del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, quale soggetto privo di legittimazione ad causam. Sebbene infatti il ricorso per cassazione proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione ad causam e’ affetto (non da inesistenza ma) da nullita’ rilevabile d’ufficio, a norma dell’art. 164 c.p.c., comma 1 (come eccepito dall’Agenzia delle entrate nel controricorso), trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, tuttavia tale nullita’ e’ sanabile, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato (cfr. Cass. n. 5341 del 03/04/2012; Cass. n. 8177 del 11/04/2011; Cass. 28/2/2007 n. 4661).

4. Quanto ai motivi del ricorso, che possono per questo essere esaminati congiuntamente, essi sono entrambi soggetti ad una comune declaratoria di inammissibilita’ per difetto nella formulazione dei quesiti di diritto, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione. Premesso invero che la specie soggiace per ragioni temporali all’applicazione dell’art. 366-bis c.p.c., a mente del quale l’illustrazione di ciascun motivo, si deve, come nel caso, concludersi “con la formulazione di un quesito di diritto”, e’ stabile insegnamento di questa Corte, come ancora di recente hanno pure ribadito le SS.UU. (n. 9935/14) che e’ inammissibile il quesito formulato in termini generici e non idonei a chiarire l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare in rapporto alla concreta controversia (fra le tante cfr. Cass. S.U. n. 21672/2013; S.U. n. 26020/2008). Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, nella formulazione dei quesiti, che peraltro non risulta pertinente rispetto all’oggetto della controversia, costituito da una cartella resasi definitiva a seguito di passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia avente ad oggetto la liquidazione dell’imposta, non integrante lite pendente (come erroneamente dedotto).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, A.G., alle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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