Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14265 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36610/2018 proposto da:

TRASPORTI P. SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA ANTONELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FINMEK SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del suo

Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARIO OLIVIERI, MATTEO DE POLI, ALESSANDRA CALOGERO, MARCO ARATO;

– controricorrente –

avverso sentenza n. 2564/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Finmek SpA in liquidazione (di seguito Finmek) con atto di citazione dell’11/3/2009 convenne davanti al Tribunale di Padova la società Trasporti P. srl (di seguito Trasporti P.) perchè fosse dichiarata l’inefficacia e la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, di pagamenti effettuati dall’attrice alla convenuta nell’anno anteriore alla messa in regime di amministrazione straordinaria (con decreto del 6/5/2004) per l’importo complessivo di Euro 214.494,25, con condanna della convenuta al pagamento della suddetta somma con interessi e rivalutazione.

Nel contraddittorio con la convenuta il Tribunale adito, istruita la causa con prove documentali, ritenuto sussistente sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo della revocatoria, accolse la domanda condannando la società Trasporti P. a pagare alla Finmek la somma di Euro 214.494,25 oltre interessi legali.

La società soccombente propose appello censurando la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente l’elemento soggettivo della

scientia decotionis. Nel contraddittorio con l’appellata, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2564 del 9/11/2017, ha confermato la presenza di tutti gli indici sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza ed ha rigettato l’appello. La sentenza impugnata, premesso che la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale e che la relativa dimostrazione si può basare anche su elementi indiziari caratterizzati da gravità precisione e concordanza tali che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore,- ha confermato la presenza di tutti gli indici sintomatici rilevati dal primo giudice: l’emissione di fatture sino al maturare di una esposizione debitoria di Finmek di importo elevato; l’adempimento parziale delle obbligazioni assunte; la pattuizione di piani di rientro; l’emissione di più decreti ingiuntivi anche provvisoriamente esecutivi in favore dell’appellante. Ha aggiunto che la Finmek, fin dal febbraio 2003, era in ritardo nei pagamenti; che, malgrado gli accordi di rateizzazione, Finmek non aveva rispettato gli impegni; che, con valore confessorio, nel settembre 2003 Trasporti P. aveva dichiarato di conoscere le gravi condizioni economiche di Finmek; ha concluso affermando che, sin dal primo pagamento “revocando”, la società Trasporti P. era a conoscenza dello stato di insolvenza, confermando pienamente la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza, che ha condannato l’appellante alle spese del grado, la società Trasporti P. propone ricorso sulla base di due motivi. La società Finmek in amministrazione straordinaria resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67,artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto la sussistenza della scientia decotionis pur in presenza di elementi idonei a rappresentare non uno stato di irreversibile dissesto, ma una mera temporanea illiquidità. Il ragionamento presuntivo fatto proprio dalla Corte territoriale si discosterebbe dalle indicazioni consolidate della giurisprudenza di legittimità che richiede la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza quale presupposto per la revocatoria fallimentare e non ritiene sufficienti elementi di mera conoscibilità basati su fattori meramente indiziari.

1.1 Il motivo è infondato. Tutti gli elementi indicati dalla società ricorrente (i ritardi nei pagamenti, la rateizzazione dell’esposizione maturata, la notifica di più ricorsi per decreto ingiuntivo da parte della società creditrice, la richiesta di ulteriori dilazioni di pagamento) sono, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, tipici indici rivelatori della scientia decotionis, come correttamente ritenuto dai giudici dei gradi di merito. Questa Corte, pur richiedendo non la mera conoscibilità ma l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza ai fini dell’elemento soggettivo della scientia decotionis, consente di ritenere raggiunta la prova attraverso elementi puramente presuntivi, sia pur dotati di gravità, concordanza e precisione (Cass., 1, n. 10209 del 4/5/2009; Cass., 1, n. 391 del 13/1/2010; Cass., 1, n. 14978 del 2/7/2007; Cass., 1, n. 5256 del 4/3/2010, Cass., 1, n. 11289 del 298/8/2001).

2. Con il secondo motivo – omesso e/o insufficiente esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in relazione agli indici dedotti dalla Trasporti P. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la società ricorrente fa un lungo elenco di circostanze che, a suo avviso, il Giudice avrebbe omesso di considerare e che, ove fossero state considerate nel loro complesso, avrebbero condotto la Corte di merito ad escludere il presupposto della scientia decotionis. In particolare la ricorrente segnala come le notizie di stampa relative allo stato di insolvenza della Finmek non fossero di facile fruibilità, in ragione della lontananza geografica tra le due società; che la Finmek aveva effettuato recenti acquisizioni societarie ed aveva un bilancio non caratterizzato da perdite, ma da un utile di esercizio di guisa da non rendere possibile, per un soggetto terzo, la percezione di una situazione di grave difficoltà; che, nonostante la potenziale riconoscibilità di indici rivelatori di una situazione di difficoltà finanziaria, il rapporto tra le due società era continuato.

2.1 Il motivo non è fondato come si evince dalla semplice lettura della sentenza impugnata: la Corte territoriale, anzichè trascurare i fatti allegati dalla società Trasporti P., li ha presi in considerazione e li ha ritenuti inidonei a sconfessare i plurimi, gravi e concordanti indici rilevatori dell’insolvenza di Finmek. Ne consegue che non vi è alcuna omissione nella sentenza impugnata, ma una dettagliata confutazione degli elementi spesi dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata a pagare, in favore della società resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare in favore della resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA