Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14265 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 23/01/2017, dep.08/06/2017),  n. 14265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7064/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA, in persona del Commissario

Straordinario – legale rappresentante pro tempore Dott.

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, C/O ST PAVAROTTI VIA E

GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CRISCUOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE BONFIGLIO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPREPAR – IMPREGILO PRATECIPAZIONI SPA, in persona del legale

rappresentante p.t. Dott. F.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4 presso lo studio dell’avvocato

BRUNO CAPPONI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DOMENICO DI FALCO giusta procura a margine del controricorso;

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO EUGENIO

LOIACONO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

I.V., G.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 765/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.V., proprietaria di un edificio sito in (OMISSIS) confinante con il complesso ospedaliero (OMISSIS), convenne dinanzi il Tribunale di Messina l’Azienda Ospedaliera, rappresentando che il proprio immobile aveva subito nel tempo delle lesioni derivanti dall’insufficienza e mancato completamento, da parte dell’ospedale, dei muri di contenimento della scarpata prospiciente. Convenne altresì il Comune di Taormina, proprietario della strada, assumendo che il danno si era aggravato in conseguenza dei mancati provvedimenti del Comune in ordine alla limitazione della circolazione dei mezzi pesanti superiori alla massa limite. Il Comune chiamò in causa l’impresa Impregilo S.p.A., quale mandataria del raggruppamento di imprese che aveva effettuato i lavori sulla massicciata. Il Tribunale, con sentenza del 16/12/1997, dichiarò la contumacia della ASL – Ospedale di (OMISSIS), non costituita benchè ritualmente citata, accertò la responsabilità della medesima Azienda, per i lavori di scavo effettuati per la costruzione dei muri dell’ospedale, escluse la responsabilità del Comune e condannò l’Azienda a consolidare il versante della scarpata in prossimità dell’immobile, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 59.909,00 oltre rivalutazione ed interessi; rigettò le ulteriori domande, provvedendo sulle spese in ragione della soccombenza.

L’Azienda propose gravame dinanzi la Corte d’Appello di Messina, la I. si costituì in giudizio proponendo altresì appello incidentale; si costituirono anche Comune ed Impresa.

Il giudice adito, con sentenza del 18/12/2012, rigettò gli appelli condannando l’appellante al pagamento della metà delle spese processuali del grado in favore della I. e compensando l’altra metà; compensò le spese tra l’appellante principale e gli altri appellati.

In sintesi la sentenza giudicò non sostenibile l’estraneità dell’Azienda Asl ai fatti contestati, affermò l’ipotetica corresponsabilità del Comune e dell’impresa che aveva effettuato i lavori ai sensi dell’art. 2055 c.c., ma, in concreto, confermò la sentenza di prime cure, per insufficienza di prove sulla responsabilità dell’una e dell’altra; sul quantum confermò la sentenza di primo grado, che aveva preso a riferimento il deprezzamento dell’immobile ed il calcolo di interessi e rivalutazione.

Avverso la sentenza l’Azienda Ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi, resistono con controricorso la I., il Comune di Taormina e la Impregilo S.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è tempestivo, essendo infondata l’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Taormina. Infatti la sentenza d’appello è stata pubblicata in data 18/12/2012 mentre il ricorso risulta notificato in data 3/2/2014, quindi entro il termine di un anno e 46 giorni previsto dal codice di rito per il cd. termine “lungo” delle impugnazioni.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 148, 163, 165, 168, 182, 327 e 354 c.p.c., nonchè dell’art. 72 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il secondo denuncia la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 148, 163, 165, 166, 168, 182, 327, 291 e 354 c.p.c., nonchè della L.R. Sicilia 3 novembre 1993, art. 6, pubblicata in GURS 08/11/1993 n. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il terzo denuncia la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2043, 840, 2050 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il quarto denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quinto denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il primo ed il secondo motivo denunciano la violazione delle norme relative alla notifica degli atti processuali per mancanza, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, della relata che potesse dar conto dell’avvenuto perfezionamento della notifica e per conseguente mancata instaurazione del contraddittorio in primo grado.

I motivi, trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Il Comune di Taormina si è regolarmente costituito in giudizio sicchè gli eventuali vizi di notifica sono irrilevanti a fronte dell’intervenuta costituzione. Inoltre nella sentenza di primo grado si dà conto della contumacia della ASL, non costituita benchè regolarmente citata. Peraltro, come rilevato dalla difesa della I., l’assunto sarebbe anche infondato in punto di fatto in quanto l’atto di citazione reca le due relate di notifica regolarmente effettuate, timbrate e firmate dall’Ufficiale Giudiziario di Messina.

In primo luogo la censura è nuova perchè non dedotta nei motivi di appello. Non può quindi essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cfr. sul punto Cass., 3, 15/04/2011 n. 8637).

Il terzo motivo, con il quale si denuncia la pretesa ultrapetizione della sentenza impugnata, è altresì inammissibile perchè nuovo. La censura della sentenza, nella parte in cui aveva applicato l’art. 2050 c.c., anzichè la richiesta violazione dell’art. 2043 c.c., non era stata oggetto di appello: non può, quindi, essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Il quarto motivo, relativo a vizi della motivazione, è inammissibile in quanto formulato sulla base del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anzichè sul nuovo e più restrittivo sistema di accesso ai vizi della motivazione, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Conversione (11 settembre 2012) e quindi anche a quella oggetto del presente ricorso (pubblicata in data 18/11/2012).

Peraltro il motivo, in quanto condotto con riguardo alle risultanze della CTU, è altresì inammissibile in quanto il ricorrente, anzichè soffermarsi a lamentare l’inadeguatezza e l’insufficienza della motivazione, avrebbe dovuto riportare per esteso le parti della consulenza tecnica ritenute erroneamente valutate, svolgendo critiche puntuali alla contestata valutazione, esaurendosi diversamente la doglianza, inammissibile, nell’invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove (Cass., 3, 6/9/2007 n. 18688, confermata da Cass., 1 4/5/2009 n. 1022; Cass., 3, 19/6/2015 n. 12703; Cass., 1, 3/6/2016 n. 11482: “Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice – e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa – censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività”).

Con il quinto motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2097 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Anch’esso è inammissibile in quanto riferito al merito della valutazione del quantum del danno disposto dalle sentenze di merito.

Il ricorso è inammissibile con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite. Sussistono i presupposti per porre il contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 4.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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