Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14265 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14265 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comdanighi.
Ronia0 /5
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
/45
OPOSITATO IN CANCELLERIA
L
Mb
Data pubblicazione: 06/06/2013
M Ce
Ct. 204/2011 (Avv. Pucciariello )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 9.10éhil
00fil1)
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
Stato
(C.F.
80224030587
fax:
0696514000,
PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
ANDREA BARTOLINI
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 11/33/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE
PREMESSO
Che con nota 3/8/2012 Prot 30315 la Direzione Provinciale di Pistoia ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 16/10/2012
dello