Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14264 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18814-2006 proposto da:
G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
RONCHINI ENRICO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale
del Dott. Notaio ALFIO GRASSI in ROMA 20/7/2007, rep. 144360;
– ricorrente –
contro
D.G.G., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., D.
G.P.F.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 76/2006 DEL TRIBUNALE di VELLETRI SEZIONE
DISTACCATA DI ANZIO, emessa il 4/4/2006, depositata il 04/04/2006,
R.G.N. 30034/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato ENRICO RONCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FEDELI Massimo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.C. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 76, depositata il 14 aprile 2006, del Tribunale di Velletri che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Anzio – ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta contro D.G.P. e G. e contro la s.p.a. SAI, a seguito di un incidente stradale occorso il (OMISSIS).
Gli intimati non hanno depositato difese.
Il Collegio invita l’estensore alla motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi sono inammissibili, per l’erronea od omessa formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata, quindi applicabile al caso di specie (L. n. 40 del 2006, artt. 6 e 27).
Per quanto riguarda le censure di violazione degli artt. 2730, 2733, 2735 e 2697 cod. civ., art. 116 cod. proc. civ. ed altri, di cui al primo motivo, il quesito formulato dal ricorrente è inammissibile perchè generico ed astratto, in quanto si limita ad enunciare una serie di principi di diritto senza specificare in che senso essi abbiano attinenza con la fattispecie oggetto di esame, che non viene in alcun modo menzionata (cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).
Per quanto concerne gli addebiti di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – sviluppati nel secondo motivo – il ricorso non contiene un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risultino la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume carente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la soluzione adottata (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011