Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14264 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10686-2020 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 430/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che

B.I. aveva impugnato il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e con ordinanza del 26.8.2016 il Tribunale di L’Aquila aveva rigettato l’opposizione;

il richiedente asilo, cittadino nigeriano, di fede cristiana, omosessuale, aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per il timore dei gruppi musulmani radicali, in ragione sia della propria fede sia del proprio orientamento sessuale;

con sentenza n. 6999 del 2017 la Corte di appello di L’Aquila aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ I., in quanto proposto con citazione, anzichè con ricorso, ed iscritto a ruolo oltre il termine di legge;

la Corte di Cassazione con sentenza n. 8608 del 27.3.2019 ha cassato la sentenza impugnata, applicando alla condotta processuale dell’appellante la tutela dell’affidamento secondo la tecnica del c.d. overruling.

con sentenza del 17.3.2020 la Corte di appello di L’Aquila, giudicando in grado di rinvio, ha rigettato, a spese compensate, l’appello proposto dall’ I.; avverso la predetta sentenza del 17.3.2020″ non notificata, con atto notificato il 15.4.2020 ha proposto ricorso per cassazione B.I., svolgendo un articolato motivo ed esponendo in seno ad esso varie doglianze;

il Ministero dell’Interno intimato non si è costituito in giudizio;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Ritenuto che:

in primo luogo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione e la nullità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e conseguenti per omessa traduzione degli stessi in lingua conosciuta dallo straniero, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5;

il motivo è manifestamente inammissibile, per la sua assoluta genericità, visto che il ricorrente, che si limita a citare una sentenza di questa Corte, non espone un contenuto argomentativo e neppure indica gli atti di cui lamenta la mancata traduzione;

la censura non è pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata (autonomia del giudizio sul diritto alla protezione);

in ogni caso, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio riguarda il diritto soggettivo alla protezione internazionale e non l’impugnazione del provvedimento amministrativo;

pertanto, l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Sez. 1, n. 17318 del 27.06.2019, Rv. 654643 – 01; Sez. 6 – 1, n. 20492 del 29.09.2020, Rv. 659005 – 01; Sez. 6 – 1, n. 7385 del 22.03.2017, Rv. 643652 – 01; Sez. 6 – 1, n. 18632 del 03.09.2014, Rv. 631940 – 01);

inoltre, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano. (Sez. 1, n. 23760 del 24.09.2019, Rv. 655336 – 01; Sez. 2, n. 21450 del 06.10.2020, Rv. 659371 – 01);

in secondo luogo, il ricorrente denuncia nullità del provvedimento impugnato, perchè al ricorrente era stata consegnata una copia del provvedimento di diniego, sprovvista di attestazione di conformità all’originale;

la censura è palesemente inammissibile per la carenza di autosufficienza, visto che il ricorrente non dà conto della collocazione in atti del documento a cui fa riferimento, e neppure lo trascrive o anche solo lo sintetizza;

in ogni caso valgono anche per questa censura le stesse considerazioni sopra esposte circa la natura non impugnatoria del giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, oltre al rilievo che il preteso vizio non ha avuto alcuna conseguenza pregiudizievole per il ricorrente che ha impugnato tempestivamente il provvedimento della Commissione territoriale, mentre i provvedimenti citati non sono pertinenti, riferendosi al provvedimento di espulsione amministrativa;

in terzo luogo, il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla Convenzione di Ginevra, art. 1, lett. a), punto 2, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non essendo stato adeguatamente tutelato il timore di conseguenze personali per il richiedente per la sua religione cristiana e il suo orientamento omosessuale;

la censura relativa al mancato rilievo attribuito all’omosessualità del richiedente asilo è inammissibile perchè, ancora una volta, non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla non credibilità del racconto circa la vicenda personale;

quanto al tema della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), le censure appaiono inammissibili e riversate nel merito perchè volte a chiedere alla Corte una rivalutazione dell’accertamento di fatto operato dalla Corte di appello, debitamente corredata dalla citazione delle fonti informative consultate (sentenza impugnata, pag. 8);

nella sua ultima parte, dedicata alla richiesta di protezione umanitaria, motivatamente esclusa dalla Corte di appello sia sul versante della vulnerabilità soggettiva, sia su quello della integrazione sociale e lavorativa in Italia, la censura appare assolutamente generica nell’addurre elementi del tutto neutri al fine di dimostrare il radicamento sul territorio nazionale (incensuratezza, mancanza di pregiudizi penali, volontà di ricercare un lavoro, alfabetizzazione);

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA