Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14264 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
CENTRO FLEGREO SRL di Medicina Nucleare e Diagnostica, con sede in
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 125/17/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 17, in data 20/01/2006, depositata
il 16 giugno 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Sostituto Procuratore Generale dr. Massimo Fedeli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23773/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 125/17/2006, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione n. 17 il 20.01.2006 e DEPOSITATA il 16 giugno 2006.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso IVA per g li anni 1999, 2000 e 2001, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 2, 10, 18 e segg., artt. 81, 99 e 101 c.p.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 3, 4, 18 e 19, omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e art. 13, parte b), lett. e) della sesta direttiva CEE ed omessa motivazione su fatti decisivi e controversi.
2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La questione posta con il primo mezzo, concernente l’individuazione del soggetto avente titolo a chiedere il rimborso, va esaminata alla luce dell’ormai consolidato principio secondo cui in tema di IVA, una corretta lettura del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18, consente di identificare nel cedente del bene (o nel prestatore del servizio) il soggetto legittimato a pretendere il rimborso dall’amministrazione finanziaria ed eventualmente obbligato a restituire al cessionario (o al committente) la somma pagata a titolo di rivalsa, infatti, i tre rapporti che discendono dal compimento dell’operazione imponibile (tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta;
tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa; tra l’amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa), pur essendo collegati, non interferiscono tra loro; Ne consegue che il cedente non può opporre al cessionario – il quale agisca in restituzione – l’avvenuto versamento dell’imposta, che il cessionario non può opporre all’amministrazione – che escluda la detrazione – che l’imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all’amministrazione medesima, e, infine, che solo il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell’amministrazione,la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Cass. n. 6419/2003, n. 8783/2001, n. 5427/2000, SS.UU. n. 5733/1998, n. 12719/2004, n. 18686/2008, Corte Giustizia CEE 15.03.2007).
4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei citati principi, la causa può essere decisa con l’accoglimento dell’eccezione dell’Agenzia Entrate ed il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso, in quanto proposta da soggetto non legittimato;
Considerato, infine, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro seimilacento, di cui Euro seimila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso e la domanda di rimborso della contribuente; condanna l’intimata società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro seimilacento, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge e compensa quelle delle fasi di merito.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010