Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14264 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 19/10/2016, dep.08/06/2017),  n. 14264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3018/2015 proposto da:

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA, già FERROVIE DELLO STATO SPA, in

persona del suo institore Avv. L.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO N. 24, presso lo studio dell’avvocato

AURELIO GENTILI, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5038/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato AURELIO GENTILI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

statuizione sul C.U..

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Le Ferrovie dello Stato, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., chiesero al Tribunale di Roma di pronunciare la risoluzione di un contratto di locazione stipulato con R.A., per avere il conduttore sublocato, contra pactis, l’appartamento da lui detenuto ad alcuni studenti per circa dieci anni (a far data, cioè, da quando, collocato a riposo, si era trasferito altrove).

Il convenuto eccepì preliminarmente la competenza della Commissione di conciliazione, come previsto dall’art. 15 del contratto.

Il Tribunale adito, con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., dichiarò la propria incompetenza in favore di quella arbitrale eccepita dal convenuto. La sentenza fu impugnata dalla società attrice, e confermata dalla Corte di appello di Roma nel suo dispositivo di improcedibilità della domanda.

Il ricorso per cassazione oggi proposto avverso tale sentenza è inammissibile. Questa Corte, difatti, deve rilevare, ex officio, la originaria improponibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., volta che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata con il regolamento di competenza, e non con l’appello.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di Cassazione

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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