Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14264 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14264 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comknichi.
Roma,2S/6/13.
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 7 8 81U. 2013
Il Fuzzioi
Midc4i1
423-
As
udtz
A
Ct. 2106/2010
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. A40~0
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
Sig. Nicoloso Salvatore
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 445/34/2008 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo
PREMESSO
Che con nota 14.9.2012 prot. N. 4142 la Direzione Provinciale di Catania
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 16 gennaio 2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale