Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14263 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10228-2020 proposto da:

E.H.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 794/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

rilevato che

con sentenza del 25.2.2020 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, a spese compensate, l’appello proposto da E.H.E. avverso l’ordinanza del 12.6.2018 del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il richiedente asilo aveva riferito di essere nato in Nigeria, nell'(OMISSIS); di essere figlio di un poliziotto, ucciso nel 2010 da una banda di criminali; che dopo la morte del padre uno zio, capo del villaggio, aveva iniziato ad avanzare pretese sulla pensione paterna; che tale zio aveva preteso, senza successo, di ricevere i documenti per poter prelevare il denaro della pensione in banca e ne erano scaturite liti; che lo zio aveva accusato lui e sua madre di essere responsabili della morte del padre; di aver picchiato lo zio, dopo che costui aveva picchiato sua madre; di essere stato per ciò denunciato; di essere stato arrestato e picchiato; di essere stato anche isolato nel villaggio, perchè lo zio, che ne era il capo, lo aveva screditato pubblicamente; dopo essere guarito da un morbo non precisato, imputato al malocchio, nel 2013 aveva lasciato la Nigeria, con un certo E., alla volta del Niger; di essere stato rapito dagli (OMISSIS) per due volte, sino a quando era fuggito nel 2015 alla volta della Libia e poi dell’Italia;

avverso la predetta sentenza del 25.2.2020 con atto notificato il 30.3.2020 ha proposto ricorso per cassazione E.H.E., svolgendo quattro motivi;

il Ministero dell’Interno intimato si è costituito in giudizio con memoria del (OMISSIS) al solo fine di prender parte a eventuale discussione orale;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE, art. 46, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 113, 27 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e lamenta l’abdicazione dei giudici al dovere di cooperazione istruttoria per essersi limitati all’audizione del richiedente senza approfondire i punti secondo loro critici; il motivo, rivolto contro la valutazione negativa della credibilità del richiedente asilo, appare inammissibile perchè non pertinente alle ulteriori autonome rationes decidendi esposte, rispettivamente, al 5 11 di pag. 6, della sentenza impugnata, quanto allo status di rifugiato (laddove la Corte di appello ha sostenuto la non configurabilità delle circostanze riferite come validi presupposti ai fini del riconoscimento dello stalli- di rifugiato) e al 5 12, pag. 7, quanto alla protezione sussidiaria (“individualizzata” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b)), laddove la Corte di appello ha argomentato circa la mancata richiesta di tutela da parte del richiedente alle forze dell’ordine contro la minaccia proveniente da soggetto privato;

con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14, quanto alla richiesta di protezione sussidiaria;

il motivo, inerente la richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), appare manifestamente fondato;

la motivazione addotta dalla Corte felsinea appare, da un lato, intrinsecamente contraddittoria e, dall’altro, apparente perchè la Corte di appello, sulla base della fonte consultata e citata sinteticamente in nota 13 di pagina 6, prima ha affermato che nell'(OMISSIS) “vi sono situazioni di violenta indiscriminata, derivante da conflitti armati”, che i predetti conflitti armati che hanno “coinvolto i civili” erano stati 17 sino al settembre del 2018 e che vi erano state 38 persone uccise e poi ha escluso – del tutto apoditticamente – che la descritta violenza indiscriminata fosse tale da “poter attentare” alla vita del ricorrente, senza alcuna ulteriore spiegazione;

il ricorrente sviluppa inoltre la citazione effettuata dalla stessa Corte di appello, riferendo di una notevole escalation di tensione nell’area interessata e di una crescente violenza fra il Governo e i gruppi (OMISSIS) indipendentisti;

con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, quanto alla richiesta di protezione umanitaria: con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., quanto alla richiesta di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3, pur richiesto dal ricorrente;

i due motivi (terzo e quarto) restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto, quanto al secondo motivo, inammissibile il primo e assorbiti il terzo e il quarto, e debba essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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