Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14263 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 13/07/2016), n.14263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22952/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

COMUNE VILLA BASILICA, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI

LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TURCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO VICICONTE;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 99/2009 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 99/31/09 del 30.6.2009, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana ne ha respinto l’appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lucca, che aveva accolto il ricorso del Comune di Villa Basilica nei confronti dell’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 1999, nella quale era stata portata in detrazione l’Iva assolta sul canone annuo versato dalla “Gesam s.p.a.”, concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano attraverso la rete di proprieta’ del Comune medesimo, operazione ritenuta invece dall’amministrazione fuori campo Iva, in forza dei poteri autoritativi di natura pubblica conservati dal concedente.

Il giudice d’appello ha ritenuto: 1) che ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, sono considerate commerciali, ancorche’ esercitate da enti pubblici, le attivita’ (tra l’altro) di erogazione del gas; 2) che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, il Comune non riveste la qualifica di soggetto di imposta solo in caso di svolgimento diretto del servizio, ma anche in caso di delega ad un concessionario, tanto piu’ avendo nella specie conservato la proprieta’ degli impianti, limitandosi a “conferire ad una autonoma azienda i poteri e le facolta’ inerenti a propri diritti, dietro il pagamento di un corrispettivo, mantenendo il potere di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo”; 3) che anche dalla Risoluzione ministeriale 7 agosto 2008 emerge che quel tipo di convenzione concretizza una attivita’ tipica degli operatori economici privati.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia “Violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, art. 4, comma 5 e 17, art. 4 della Dir. CEE 17.5.1977, n. 77/388/CE, 9 della Dir. CEE 28.11.2006, n. 2006/112/CE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

1.1. Osserva la ricorrente che, alla stregua delle norme sopra indicate, “deve escludersi che possa qualificarsi come commerciale, ai fini IVA, l’attivita’ di concessione da parte di un Ente locale dell’utilizzazione in via esclusiva della propria rete di distribuzione locale del gas metano attraverso il pagamento di un corrispettivo, trattandosi di attivita’ mediante la quale l’Ente locale si limita a consentire al concessionario di accedere al mercato locale di distribuzione del gas”, con conseguente erroneita’ della sentenza impugnata, laddove sono stati ritenuti “imponibili i canoni corrisposti dalla societa’ concessionaria e, conseguentemente, illegittimo l’avviso di accertamento con il qual veniva rideterminato il pro-rata all’Ente locale concedente sul presupposto della non assoggettabilita’ ad IVA dei canoni de quibus”.

1.2. Il motivo e’ infondato e va respinto.

1.3. Questa Corte ha gia’ avuto occasione di rilevare che, tanto nel diritto nazionale, quanto in quello Eurounitario, gli enti pubblici sono soggetti passivi, ai fini dell’IVA, per l’attivita’ di erogazione del gas nel suo complesso.

1.4. In particolare, in fattispecie del tutto analoghe (Cass. sez. 5, nn. 6233 e 6234 del 2015) e’ stato ampiamente chiarito che: a) la societa’ GESAM, “organizzata in forma di S.p.A. per la gestione reti di distribuzione del gas in concessione comunale, opera non gia’ come longa manus delle amministrazioni municipali, ma in forza di rapporti contrattuali in virtu’ dei quali essa versa ai Comuni un canone corrispettivo per la distribuzione di gas combustibile canalizzato e, dall’altro, incassa dagli utenti i corrispettivi per la fruizione del servizio di distribuzione a destino”; b) trattandosi di soggetto passivo Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, le operazioni da essa compiute “hanno natura imponibile, a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione degli enti territoriali o contratto con gli stessi e si riferiscano a un servizio a pagamento che puo’ rientrare nei compiti dell’ente medesimo”; c) l’art. 4, comma 5, del decreto IVA, stabilisce che sono considerate in ogni caso commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, le attivita’ di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; d) analogamente, l’art. 4, comma 5, della “sesta direttiva” prevede che Stato, Regioni, Province, Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, sono esclusi dal campo applicativo dell’IVA solo per le operazioni che esercitano quali pubbliche autorita’, “anche quando, in relazione a tali attivita’ od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”, fermo restando che, ove esercitino attivita’ od operazioni di questo genere, “essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attivita’ od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attivita’ elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili”, tra le quali figura, al punto 2, proprio la “erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore”.

1.5. Inoltre, secondo la piu’ recente giurisprudenza, europea e nazionale, viene ritenuto soggetto passivo d’imposta anche il Comune che svolga compiti istituzionali, ove sia accertato un effetto distorsivo della concorrenza, attuale o potenziale (Cass. n. 3513/12; Corte di giustizia, 16 settembre 2008, in causa C288/07, e 17 ottobre 1989, in cause riunite C-231/87 e C-129/88).

1.6. Piu’ in generale, l’art. 4, punto 1, della “sesta direttiva”, considera soggetto passivo IVA chiunque eserciti in modo indipendente un’attivita’ economica, a prescindere dagli scopi o dai risultati di quest’attivita’; ed al riguardo la Corte di giustizia reputa tale, ad esempio, anche quella relativa alle infrastrutture stradali, data l’ampiezza della sfera d’applicazione della nozione d’attivita’ economica (Corte giustizia 12 settembre 2000, in cause C-260/98 p. 24, C-408/97 p. 23, C-359/97 p. 39, C-358/97 p. 27), affermando l’inapplicabilita’ dell’IVA solo in presenza della duplice condizione che l’attivita’ sia esercitata dall’ente pubblico, e che sia svolta in veste di pubblica autorita’ (Corte giustizia 12 settembre 2000, C-408/97, p. 34; 14 dicembre 2000, C-446/98, p. 15; 12 settembre 2000, C-276/97, p. 39), tale essendo quella svolta dagli enti di diritto pubblico nell’ambito del regime giuridico loro proprio, e non anche quella svolta in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, a maggior ragione in quei settori nei quali gli enti succitati sono di per se’ considerati soggetti passivi ossia quanto alle attivita’ di “erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore” (Cass. n. 6234/15 cit.).

1.7. Nel quadro normativo e giurisprudenziale cosi’ ricostruito, deve ritenersi che in simili fattispecie insorgano tre distinti rapporti: quello tributano tra Fisco e Comune concedente, che lo rende soggetto passivo d’imposta sui canoni riscossi (art. 17 Decr. Iva); quello privatistico tra Comune concedente e concessionario, che rende quest’ultimo tenuto all’imposta in via di rivalsa (art. 18 Decr. Iva); infine quello tributario tra Fisco e concessionario, che lo abilita alla detrazione dell’imposta (art. 19 Decr. Iva).

1.8. Di qui l’infondatezza della censura rivolta alla sentenza impugnata, la quale dei principi sopra richiamati ha fatto invece corretta applicazione, peraltro in conformita’ alla stessa prassi dell’amministrazione finanziaria, la quale, con le Risoluzioni n. 361285/1986, n. 460690/1987 e n. 348/E del 2008, ha ribadito il principio secondo cui la concessione da parte di un comune del servizio di somministrazione del gas e’ un’attivita’ economica attratta nel campo di applicazione dell’Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1, trattandosi di un rapporto sinallagmatico instaurato tra il Comune e l’azienda concessionaria del servizio, che ha per oggetto una obbligazione di fare.

2. Le esposte considerazioni si riverberano negativamente anche sul secondo motivo, contenente la censura di “Insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, con riguardo alla “qualificazione come attivita’ commerciale della concessione da parte di un Comune ad una societa’ di capitali di utilizzare in via esclusiva la rete di distribuzione del gas di sua proprieta’”.

2.1. Invero, dalla semplice lettura della sentenza impugnata emerge come la motivazione assunta dal giudice d’appello non sia affatto “apodittica”, ma anzi ben argomentata, senza che rilevi l’omessa analisi delle singole clausole della convenzione, di cui si duole parte ricorrente, in quanto ritenute “espressive di un’attivita’ autoritativa dell’ente pubblico concedente”, e di “un penetrante potere di vigilanza e controllo sull’attivita’ del concessionario”.

2.2. In realta’, gia’ nei richiamati precedenti specifici di questa Corte e’ stato chiarito come simili previsioni convenzionali trovino comunque “fonte e regolamentazione nei suddetti rapporti privatistici e in base a patti espressi”, trattandosi di assetti negoziali nei quali gli enti locali operano con modalita’ paritetiche e senza essere titolari di poteri autoritativi, tali non essendo “le prerogative di sorveglianza nascenti dai suddetti rapporti convenzionali e costituenti esplicitazioni specifiche di piu’ generali poteri di vigilanza, controllo e autorizzazione caratteristici dei rapporti di durata concernenti strutture edilizie e/o impianti installativi” – come si da’ espressamente atto nella sentenza impugnata – ne’ le modalita’ di c.d. riscatto, “che non si discostano significativamente dal modello del recesso unilaterale nei rapporti di durata iure privatorum (art. 1373 c.c., comma 2)”, cosi’ come talune forme di adeguamento tariffario, le quali “paiono comportare piu’ valutazioni di ordine tecnico, da condursi secondo parametri di carattere economico-aziendale”, che non “ponderazioni d’interessi esclusivamente pubblici” (Cass. n. 6234/15 cit.).

3. Il terzo ed ultimo motivo prospetta, infine, la “Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 11, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la sentenza impugnata si limiterebbe “a rinviare, sic et simplicter, a contenuto di una risoluzione emessa dall’Agenzia delle entrate”.

3.1. La censura e’ manifestamente infondata, poiche’ i giudici regionali non hanno affatto fondato la motivazione della decisione impugnata, in via esclusiva, sulla Risoluzione ministeriale 7.8.2008, ma ne hanno semplicemente richiamato i contenuti a supporto delle argomentazioni gia’ autonomamente svolte.

4. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna dell’amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 13.500,00 (di cui Euro 300,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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