Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14263 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7184/2018 proposto da:

A.F., in proprio e quale socio accomandatario della SABA

SERVIZI SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 119,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA CRISTIANO GUELFO;

– ricorrente –

contro

B.P.A., BO.PO.AN., B.P.G.,

B.P.L., B.P.R., S.F.S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1863/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.P.A., Bo.Po.An., B.P.G., B.P.L. e B.P.R., con citazione del 9/11/2011, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Biella A.F., in proprio e quale legale rappresentante della società Saba Servizi sas (di seguito Saba) e S.F.S., qualificatosi quale funzionario della Saba, per sentir accertare la responsabilità dei medesimi per mala gestio in relazione ad una somma di circa Euro 1.940.000, versata per investimenti finanziari al S., sedicente promotore finanziario della Saba Servizi sas, intermediaria di USB Bank.

Gli attori rappresentarono di aver versato, in più riprese, l’ingente somma a S.F. presentatosi quale rappresentante della società di investimenti Saba a seguito di consiglio ricevuto da amici che avevano effettuato con successo investimenti tramite la stessa società sulla banca svizzera UBS; che i versamenti erano stati tutti effettuati su conto corrente intestato al S. o alla Saba e che quest’ultima aveva munito gli investitori di username e password della banca svizzera per seguire l’andamento degli investimenti. Rappresentarono altresì che, al momento della loro richiesta di disinvestimento, i denari investiti erano risultati perduti e la società Saba cancellata dal Registro delle Imprese senza messa in liquidazione. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con il S. che affermava essere stati gli attori del tutto consapevoli della mancanza della propria qualificazione di promotore finanziario, e dell’ A. dichiaratosi estraneo alla vicenda, dichiarati nulli gli accordi intercorsi tra i B.P. e il S. per contrarietà a norme imperative e la responsabilità solidale di A.F. ai sensi dell’art. 31 TUF, in qualità di intermediario, condannò entrambi i convenuti in solido a risarcire agli attori l’intera somma versata con interessi.

La Corte d’Appello di Torino fu adita dal solo A. per sentir riformare la sentenza di primo grado in ragione del fatto che la Saba Service non era una Sim nè un soggetto abilitato all’intermediazione finanziaria e che la stessa aveva sempre e soltanto svolto attività di consulenza e servizi per le imprese mentre S.F. era un cliente della società privo di qualunque mandato e del titolo di promotore finanziario. L’appellante chiese di accertare l’incauto affidamento dei B.P. i quali, anzichè versare le somme senza svolgere alcun accertamento sull’affidabilità dell’intermediario finanziario, avrebbero dovuto verificare le qualità della società e del suo sedicente promotore prima di effettuare alcun tipo di investimento e chiese, in via subordinata, che la sua responsabilità fosse limitata alla somma di Euro 440.000, quale dovuta in qualità di socio accomandatario della Saba. Nel contraddittorio con i B.P. la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1863 del 9/8/2017, per quanto ancora qui rileva, ha condiviso il ragionamento del giudice di prime cure circa il fatto che, sebbene il S. non fosse promotore finanziario perchè sprovvisto delle autorizzazioni amministrative e la società Saba non fosse una Sim, in ogni caso fosse corretta l’applicazione del principio dell’affidamento incolpevole con specifico riferimento all’intermediazione finanziaria e che, anche a prescindere dal disposto dell’art. 31 TUF, l’ A. fosse responsabile pure nell’ipotesi in cui il comportamento di S.F. fosse stato qualificato quale falsus procurator, essendo pacifico che il S. trattò con i B.P. per la società, facendo transitare, sia su un conto corrente intestato alla società,sia su un conto a sè intestato ingenti somme degli ignari B.P.. In relazione al ritenuto affidamento incolpevole dei B.P. la Corte territoriale ha valorizzato: la segnalazione di amici che avevano investito denaro con la stessa società; la consegna da parte della Saba di una documentazione informativa per investimenti sull’istituto svizzero UBS; una mail riferibile ad UBS, rilasciata dalla Saba ai B.P., per comunicare login e password di accesso al sito per la verifica degli investimenti; l’uso di carta intestata alla società Saba; l’avvenuta effettuazione sul conto della medesima di cospicui bonifici con finalità di investimento; la consegna da parte di Saba di una documentazione sull’andamento degli investimenti. Sempre a sostegno dell’affidamento incolpevole dei B.P. il Giudice ha ritenuto non potersi pretendere che gli investitori fossero tenuti a sapere se una società di persone fosse una Sim e se fosse abilitata a svolgere attività di intermediazione finanziari, nè che essi fossero obbligati a verificare il registro delle imprese. A fronte dell’affidamento incolpevole dei B.P. la Corte territoriale ha sia stigmatizzato il comportamento fortemente negligente di A.F. che, vedendosi transitare sul proprio conto corrente ingenti somme di denaro, aveva ritenuto di non sollevare alcun problema, sia la curiosa celerità con la quale la Saba era stata cancellata dal registro delle imprese, senza messa in liquidazione, nel momento in cui i B.P. avevano richiesto il disinvestimento delle somme versate.

Sempre con riguardo all’ A., la Corte ha ritenuto di non dover limitare il quantum debeatur alla somma di Euro 440.000, dovuta quale socio accomandatario, dato che anche gli altri importi, pur versati direttamente su conti intestati al S., avevano come causale su richiesta dello stesso, “per Saba Servizi – Servizio Interbancario”, sicchè era chiaro che, per gli investitori, il riferimento fosse non solo S.F. ma anche la società. Avverso la sentenza, che ha rigettato l’appello condannando l’ A. alle spese del grado, questi propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste B.P.R. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – il ricorrente censura la sentenza per aver fatto applicazione dell’art. 31 TUF senza considerare che il legislatore ha riservato l’esercizio professionale dei servizi e dell’attività di investimento ad imprese autorizzate, creando un sistema di pubblicità attraverso il quale l’investitore può agevolmente verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi della Sim e l’affidamento di un mandato formale al promotore, iscritto presso l’Albo Unico dei Promotori istituito presso la Consob. Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel configurare l’affidamento incolpevole degli investitori in quanto il contesto delle attività finanziarie, di cui al citato art. 31 del TUF, è connotato da rigidi meccanismi di pubblicità tali da escludere qualunque forma di affidamento incolpevole in chi non si premuri di controllare, attraverso tali mezzi di pubblicità, la qualifica della società quale Sim e l’iscrizione del sedicente mandatario nel Registro pubblico dei promotori finanziari. Ad avviso del ricorrente la sentenza dovrebbe essere cassata in continuità con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il principio dell’apparenza del diritto non è suscettibile di incauti impieghi in relazione a quelle fattispecie che trovano nella legge una compiuta disciplina, e non è invocabile nei casi nei quali la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere.

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1393 e 1398 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente censura la seconda ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo la quale, anche a prescindere dall’applicabilità del Testo Unico Bancario, in ogni caso la corresponsabilità di A. si imporrebbe in base ai principi generali di tutela dell’affidamento incolpevole, applicabili anche all’ipotesi in cui il comportamento di S.F. sia quello di un falsus procurator. Ad avviso del ricorrente l’impugnata sentenza avrebbe violato e falsamente applicato i principi della rappresentanza senza potere non tenendo conto della normale diligenza che, ove usata, avrebbe consentito agli investitori di rendersi conto della realtà, senza affidarsi alla mera apparenza.

1-2 Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Nonostante il primo motivo possa suggerire un’apparente fondatezza in quanto il mercato finanziario è connotato da rigide regole di pubblicità e trasparenza, a tutela dei risparmiatori, regole difficilmente conciliabili con la tutela dell’affidamento incolpevole, il ricorso va rigettato perchè, anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 31 TUF e dunque anche nell’ipotesi in cui si ritenga la disposizione inapplicabile al caso in esame, in ogni caso la sentenza è correttamente giunta ad una conclusione di corresponsabilità di A.F. in base ai principi generali dell’affidamento incolpevole applicabili anche nell’ipotesi in cui il comportamento di S.F. fosse qualificabile quale quello di un falsus procurator. La sentenza ha evidenziato che il S. si era presentato quale operatore qualificato iscritto all’Ufficio Italiano Cambi e funzionario e collaboratore della Saba, che il medesimo aveva redatto la documentazione relativa a “mandati di gestione” conclusi su carta intestata della società Saba e che tutti i bonifici avevano avuto come causale il riferimento all’attività di intermediazione finanziaria della Saba. Se a ciò si aggiunge che l’affidamento dei B. era stato creato anche dal consiglio di amici comuni e dalla consegna di documentazione informativa relativa agli investimenti effettuati su UBS, anche successiva agli investimenti stessi, che la Saba aveva messo a disposizione del S. un proprio conto corrente, si arriva alla corretta conclusione del ragionevole affidamento suscitato nei B.P. e sulla apparenza colpevole creata dalla Saba.

L’impugnata sentenza, nel confermare le statuizioni del giudizio di prime cure, si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale da parte dell’intermediario od abbia prestato acquiescenza all’irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (Cass., 3, n. 857 del 17/1/2020; Cass., 3, n. 30161 del 22/11/2018; Cass. 3, n. 25374 del 12/10/2018). Da quanto esposto si desume che la fattispecie in esame non era in alcun modo riconducibile al caso in cui l’affidamento del terzo investitore potesse ritenersi ingiustificato di guisa che la seconda ratio decidendi dell’impugnata sentenza resiste ad ogni censura.

Infine deve ritenersi inammissibile il vizio motivazionale sollevato con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.., applicabile ratione temporis, in presenza di una pronuncia cd. “doppia conforme” non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il ricorrente peraltro neppure indicato la diversità tra le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d’appello (Cass., 2, n. 5528 del 10/3/2014; Cass., 3, n. 19001 del 27/9/2016; Cass., L, n. 20994 del 6/8/2019).

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 13.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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