Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14263 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 19/10/2016, dep.08/06/2017),  n. 14263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21041/2014 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MENEGHINI MARIO

21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI MESSERE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

VENTUNO APRILE 38/B INT 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

VALLETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO RICCIO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE MONTERODUNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato EUGENIO RICCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda proposta nei confronti di C.G. da T.A., in proprio e nella qualità di presidente dell’associazione sportiva Body Art, dichiarò risolto, a far data dall’11 dicembre 2006, il contratto di locazione stipulato tra le parti, condannando nel contempo il locatore convenuto al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa stante il ritenuto concorso di colpa del conduttore.

La corte di appello di Campobasso, investita delle impugnazioni hinc et inde proposte, accolse preliminarmente quella incidentale del Cancelliere, dichiarando la nullità della sentenza di prime cure, pronunciata a seguito di udienza di discussione tenutasi il 18 giugno del 2008, mentre dal verbale di udienza del 30 aprile 2008 risultava che tale udienza era stata fissata per il 18 giugno dell’anno successivo, senza che all’appellante incidentale (non presente alla discussione) fosse stato dato avviso della disposta anticipazione.

Esclusa la ricorrenza dei presupposti di legge per la rimessione della causa al primo giudice, la Corte territoriale, disposta CTU, decidendo nel merito, accolse la domanda di risoluzione e rigettò quella risarcitoria proposta dal T., ritenendo i danni da questi lamentati, ove pure esistenti, comunque non imputabili al locatore, e specificando ancora che, a seguito della dichiarata risoluzione, nulla andava disposto in merito alla eventuale restituzioni dei canoni per carenza di domanda sul punto da parte del conduttore (onde la illegittimità della pronuncia di primo grado “a prescindere dalla sua nullità”, per aver disposto “la restituzione di 22.500 Euro esorbitando dalle richieste della parte interessata”.

Avverso la sentenza della Corte abruzzese T.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi di censura illustrati da memoria.

C.G. resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1578 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c., comma 2, art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, non meritano accoglimento.

La Corte territoriale, in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

I motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello – nella parte in cui ha condivisibilmente ritenuto che i vizi lamentati fossero preesistenti al contratto di locazione e che il conduttore prese in consegna il locale senza alcuna contestazione -, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ consolidato il principio di diritto per cui l’art. 360 c.p.c., non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Nella specie, il ricorrente, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, sia pur “vestito” in forma di violazione di legge, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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