Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14262 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8149-2009 proposto da:

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. (OMISSIS) in persona dei suoi

legali rappresentanti e procuratori speciali Dott. S.R. e

Dott. C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AUGERI ERASMO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.N. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRASSO BIAGIO giusta delega a

margine del controricorso;

UNIVERSITA’ STUDI NAPOLI FEDERICO 2 (OMISSIS) in persona del

Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO

GIACOMO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4347/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE 4^ CIVILE, emessa il 21/11/2008, depositata il 18/12/2008

R.G.N. 4434/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato CHIMENTI STANISLAO (per delega dell’Avv. GRASSO

BIAGIO);

udito l’Avvocato MAURIELLO GIACOMO;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa, rilevanti ai fini della decisione del ricorso, possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 13 e il 21 marzo 1995 P. C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l’Università degli Studi Federico II e il prof. M.N. al fine di essere risarcita di tutti i danni a lei derivati dalla errata esecuzione di un intervento di artroprotesi.

Costitutisi in giudizio, i convenuti contestarono la domanda, l’Università chiedendo e ottenendo di chiamare in causa le Assicurazioni Generali, per essene manlevata in caso di soccombenza.

Esaurita la fase istruttoria, il giudice adito, per quanto qui interessa, accolse la domanda nei confronti del M.; rigettò le pretese avanzate nei confronti della Università degli Studi;

dichiarò assorbita la domanda di garanzia. Proposto gravame principale dal M., incidentale dalla P. e da Assicurazioni Generali s.p.a. e incidentale condizionato (all’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale) dall’Università, la Corte d’appello, in data 18 dicembre 2008: ha rigettato l’appello principale del M. e quello incidentale di Assicurazioni Generali; ha accolto l’appello incidentale di P.C. e per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha condannato M.N. e l’Università degli Studi, in solido tra loro, a risarcire i danni all’attrice nella misura determinata in prime cure; ha accolto infine l’appello incidentale proposto dall’Università, conseguentemente condannando le Assicurazioni Generali a tenere indenne l’Università delle somme che andranno a versare all’attrice.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, Assicurazioni Generali s.p.a., formulando un unico motivo.

Resistono con controricorso l’Università degli Studi Federico II, P.C. e M.N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Nell’unico motivo Assicurazioni Generali s.p.a. lamenta violazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ., art. 2909 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, ex art. 360, nn. 3, 4, e 5 cod. proc. civ. Oggetto della censura è l’affermazione della Corte d’appello secondo cui corollario dell’affermata responsabilità solidale del professor M.N. e dell’Università degli Studi di Napoli era l’accoglimento della domanda di garanzia da guest’ultima avanzata nei confronti della società assicuratrice. Secondo l’impugnante il decidente non aveva considerato che a questo fine sarebbe stato necessario che la richiesta di manleva venisse reiterata in sede di gravame con la proposizione di apposito appello incidentale condizionato. E ciò anche nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, il chiamante era risultato vittorioso in primo grado nei riguardi della parte attrice, di talchè la pronuncia sulla domanda di garanzia era stata, correttamente, ritenuta assorbita.

Riportato il contenuto della comparsa depositata dall’Università nel giudizio di gravame, deduce l’esponente che erroneamente la Corte partenopea aveva ritenuto proposto un appello incidentale condizionato, non essendo questo ravvisabile nella generica richiesta di condanna delle Generali formulata dall’Ente, in via subordinata, nella conclusioni della memoria di costituzione. Aggiunge che l’istanza non si configurava neppure come una riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., dell’originaria domanda di garanzia, apparendo essa volta semplicemente a ribaltare sull’assicuratore il danno economico, in contrasto con le preclusioni poste dall’art. 345 cod. proc. civ..

2 Le critiche sono infondate.

Ciò di cui qui si discute non è la necessità che la richiesta dell’Università di essere manlevata dalla società assicuratrice in caso di soccombenza nel giudizio di gravame dovesse o meno rivestire la forma dell’appello incidentale: sta di fatto, invero, che il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi funditus sulla questione, ritenendola superata tout court dall’affermata proposizione del mezzo.

In realtà le contestazioni dell’impugnante hanno ad oggetto la valutazione della Curia partenopea in ordine alla portata processuale delle difese spiegate dall’Ente convenuto in sede di gravame, e cioè la qualificazione delle stesse in termini di appello incidentale. Ma, se così è, quel che la società assicuratrice censura è un giudizio di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti ambiti del vizio motivazionale (confr. Cass. civ. 5 novembre 2011, n. 22540; Cass. civ. 9 settembre 2008, n. 22893).

3 Tanto premesso, ritiene il collegio che l’apprezzamento del decidente non sia nè illogico, nè incongruo. Mette conto in proposito evidenziare che la domanda introduttiva del giudizio è stata proposta con citazione notificata il 13 e il 21 marzo 1995, e cioè in un assetto normativo in cui, secondo la formulazione dell’art. 343 cod. proc. civ., all’epoca vigente, l’appello incidentale andava proposto nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. E invero, in base alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 353 del 1990, art. 90 ai giudizi pendenti al 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data (confr. Cass. civ. 16 maggio 2007, n. 11301).

A ciò aggiungasi, da un lato, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione, per la proposizione dell’appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (confr. Cass. civ. 22 marzo 2007, n. 6935; Cass. civ. 15 novembre 2004, n. 21615); dall’altro che, rimasta assorbita la pronuncia sulla domanda di manleva dal rigetto di quella proposta contro l’Università, non v’erano, in concreto, affermazioni del Tribunale che potessero e dovessero essere censurate in sede di impugnazione incidentale, di talchè questa nulla più e nulla meno doveva esprimere se non che la richiesta della chiamante di essere tenuta indenne dagli effetti di una eventuale soccombenza.

All’inevitabile tono asciutto dell’evocata condanna del garante, è dunque corrisposto il carattere altrettanto secco dell’asserzione del decidente in punto di qualificazione della stessa come appello incidentale.

Il ricorso è respinto.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 5.200 (di cui Euro 5.000 per onorari), per M.N.; in Euro 5.200 (di cui Euro 5.000 per onorari), per P.C.; e in Euro 3.700 (di cui Euro 3.500 per onorari), per l’Università degli Studi Federico II di Napoli, oltre spese prenotate a debito, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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