Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14262 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10222-2020 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANO ZANCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 758/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che

con sentenza del 20.2.2020 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, con aggravio delle spese del grado, l’appello proposto da C.O. avverso l’ordinanza del 2.11.2018 del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il richiedente asilo aveva riferito di essere nato in Nigeria, a (OMISSIS), di essere di etnia (OMISSIS) e di religione cristiana; di essersi trasferito a Lagos nel 2003, dove aveva svolto attività di commercio di auto usate e pezzi di ricambio; di aver lasciato il suo Paese nel 2015 per il timore della vendetta dei familiari di un uomo, tale C., deceduto in seguito a una colluttazione con lui, che era avvenuta per la mancata restituzione di un prestito di 2.500 naira ricevuto nel 2014 per l’acquisto di una partita di autovetture sequestrate alla dogana nigeriana; di essere già stato in Italia nel 2010 con un visto falso, di cui non era a conoscenza perchè analfabeta, e di essere stato allora rimpatriato; avverso la predetta sentenza del 20.2.2020, non notificata, con atto notificato il 20.3.2020 ha proposto ricorso per cassazione C.O., svolgendo tre motivi;

il Ministero dell’Interno intimato non si è costituito in giudizio;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dedicato alla valutazione negativa della credibilità del racconto del richiedente asilo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 5, lett. c), art. 6, n. 2 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, commi 1 e 1-bis;

il motivo, oltre a essere assai generico e a riversarsi nel merito rispetto alla valutazione di non credibilità del racconto personale espressa dalla Corte di appello, è decisivamente inficiato dalla mancanza di pertinenza e specificità a fronte dell’affermazione della Corte di appello (effettuata a cavallo fra le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) circa la mancata prova, sia pur nella forma attenuata richiedibile nel caso, di una richiesta di tutela da parte del ricorrente alle autorità di polizia locali a fronte delle minacce, peraltro non dirette, ricevute da soggetti privati (famigliari del morto);

tale affermazione non è stata affrontata, nè confutata;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dedicato al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b), c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, commi 1 e 1-bis;

il motivo appare inammissibile perchè riversato nel merito e volto a contestare la valutazione espressa dalla Corte di appello circa la situazione politica del Paese di origine del richiedente asilo, previa indagine officiosa e debita citazione delle fonti informative consultate (pag. 5, terzo capoverso, rapporto EASO 2018);

in tal modo il ricorrente richiede alla Corte di legittimità una indebita intrusione nel merito e una rivisitazione dell’accertamento di fatto operato dalla Corte di appello;

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dedicato al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 8 CEDU;

anche il terzo motivo in tema di protezione umanitaria chiede alla Corte uno sconfinamento nel merito per contestare la valutazione espressa dalla Corte di appello previo giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. un. 13.11.2019 n. 29459 -294660), adeguatamente sviluppato e ampiamente motivato, sia sul versante del radicamento in patria e della non compromissione colà dei diritti umani sotto la soglia invalicabile della intollerabilità, sia su quello della insufficiente integrazione socio-lavorativa in Italia del richiedente asilo;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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