Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14262 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14262
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
F.F. residente a Rieti, rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti Chiattelli Marcello e
Chiattelli Carlo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma
n. 4 presso lo studio dell’Avv. Bianchi Elettra;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/34/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 34, in data 23/01/2007, depositata il
31 gennaio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
14 aprile 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 18404/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 12/34/2007, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 34 il 23.01.2 007 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2007. Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso IRPEF per gli anni dal 1995 al 1999, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 modificato dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5 ed art. 11 preleggi, nonchè per contraddittoria ed insufficiente motivazione.
2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto una pronuncia di giustizia.
3 – Al quesito posto con il primo mezzo, concernente la retroattività o meno dello ius superveniens, deve rispondersi richiamando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF, eseguite come sostituto d’imposta D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 23 dal datore di lavoro, privato o pubblico – non statuale -, sulle somme corrisposte, a vario titolo, ai dipendenti trova la sua disciplina nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e, quindi, a mente del comma 2 di tale disposizione, deve essere presentata dal percipiente nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, senza che in relazione ad essa possa trovare applicazione la norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle Amministrazioni dello Stato; essa attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa ed è, come tale, rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, con il solo limite dell’eventuale formazione di un giudicato esplicito interno” (Cass. n. 13221/04, n. 10344/04, n. 7087/03, n. 3954/02).
3 bis – L’opinamento della CTR, che ha assunto a presupposto della decisione la retroattività della normativa in vigore dal 18 maggio 1999, non appare, quindi, condivisibile, dovendo ritenersi intempestiva, la domanda presentata il 26 maggio 2000, per la parte in cui la stessa riguarda rimborsi relativi a ritenute effettuate in data anteriore al 18 novembre 1997, dovendo ritenersi per detti decorso alla data del 18.05.1999, il termine di diciotto mesi, previsto dalla disposizione dell’art. 38 cit. – nel testo applicabile ratione temporis – antecedente alla modifica introdotta dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, che ha elevato il predetto termine a quarantotto mesi, appunto, solo a decorrere dal 18.05.1999 (Cass. n. 1918/2007, n. 924/2005, 20978/2004). Nulla quaestio, invece, per i versamenti successivi al 18 novembre 2007, considerato che l’Agenzia delle Entrate non contesta il diritto al rimborso delle ritenute operate con riferimento ai versamenti effettuati in data successiva, per i quali, cioè, alla data del 18 maggio 1999 non era ancora maturato il termine decadenziale di 18 mesi, riconoscendo che in applicazione della L. n. 333 del 1995, art. 11, D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47 e 48, anche avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui i Fondi integrativi di che trattasi, sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 124 del 1993 e, quanto al regime fiscale, per le erogazioni riferibili al periodo dal 17 agosto 1995 al 31 dicembre 2000, (sempre che non sia maturato il termine decadenziale), si applica la tassazione nella misura dell’87,5 per cento del loro ammontare(Cass. n. 13095/2005, n. 16021/2005).
4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, del primo motivo del ricorso, assorbito l’altro. Il Relatore Cons. Dott. DI BLASI Antonino.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia va accolto e, per l’effetto,- cassata l’impugnata decisione,- la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai citati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio, motivando adeguatamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010