Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14262 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 13/07/2016), n.14262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22037/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

NURUN ITALIA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 86/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito il P.M., Generale Dott. in persona del Sostituto Procuratore

CUOMO Luigi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso avverso la sentenza n. 86/13/09 del 14.7.2009, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della societa’ NURUN s.r.l. contro la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, per indebita detrazione, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002 (Mod. Unico 2003), del credito Iva maturato nel 2001, risultando omessa la dichiarazione Iva nell’anno 2002.

Nella sentenza d’appello si legge: 1) che con l’adesione alla sanatoria fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 8 e con il versamento dell’imposta dovuta, la contribuente ha regolarizzato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2001; 2) che la Risoluzione n. 74 del 19.4.2007 conferma che il diritto alla detrazione di un credito maturato nel 2001 e’ stato esercitato tempestivamente e legittimamente con la dichiarazione Iva 2003, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 25; 3) che nel caso in esame non si e’ trattato di mero controllo formale concernente la correzione di errori materiali o di calcolo della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002, bensi’ di disconoscimento di un credito portato in detrazione nel quadro VL del Mod. Unico 2003, nonostante il relativo importo fosse stato fatto oggetto di dichiarazione integrativa presentata in adesione a sanatoria L. n. 289 del 2002, ex art. 8.

La contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e/o L. n. 289 del 2002, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

2. Pone a questa Corte il quesito “se, in fattispecie di dichiarazione dei redditi la cui presentazione sia stata omessa, per annualita’ nella quale il contribuente vanta l’esistenza di crediti, poi oggetto di domanda di condono ex L. n. 289 del 2002, i quali vengano riportati nell’anno successivo, legittimamente l’ufficio procede a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, emettendo per l’ammontare di tali crediti cartella esattoriale, in difetto di tempestiva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 e se e’ pertanto errata la sentenza… la quale ha accolto, rigettando l’appello dell’ufficio, il ricorso del contribuente, statuendo che la domanda di condono aveva “regolarizzato l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2001”, nel mentre “il diritto alla detrazione del credito maturato nel 2001 e’ stato esercitato dall’appellata tempestivamente e legittimamente con la dichiarazione Iva 2003, in adempimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 25”.

3. La sentenza impugnata va cassata, ma sulla scorta di ragioni diverse da quelle fatte valere in questa sede dall’amministrazione finanziaria.

4. Invero, risulta dagli atti che il giudice d’appello ha confermato la statuizione di prime cure – favorevole alla societa’ contribuente – sulla base del rilievo per cui “la documentata adesione alla sanatoria fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 8, con il versamento dell’imposta dovuta, ha regolarizzato l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2001”, dalla quale originava il credito Iva portato in detrazione nella dichiarazione Iva 2002, oggetto di rettifica a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, con emissione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.

5. Tale essendo la motivazione su cui e’ incentrata la decisione, essa merita di essere riformata, sia pure, come detto, per una ragione diversa e preminente rispetto alla censura sollevata da parte ricorrente.

6. Ed invero, trattandosi di IVA, costituisce ormai ius receptum il principio per cui la normativa condonistica e’ stata ritenuta incompatibile con l’ordinamento comunitario, in quanto comportante una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento delle relative operazioni imponibili, tale da integrare un inadempimento agli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza dell’art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e degli artt. 193 – 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema d’imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1 gennaio 2007, gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (Corte giustizia, 11 dicembre 2008, C-174/07). Peraltro, il contribuente che abbia aderito al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, e’ tenuto anche al pagamento delle sanzioni connesse alle violazioni alla disciplina concernente l’IVA, stante l’incompatibilita’ con il diritto comunitario del suddetto art. 9 nella parte in cui esso disponeva come effetto automatico dell’adesione al condono, oltre all’esclusione di ogni accertamento fiscale, anche l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie (Corte giustizia 17 luglio 2008, C-132/06; conf. Cass. 19546/2011; 22250/2011; 27314/2014).

7. Il rilevato contrasto con l’ordinamento comunitario comporta dunque l’obbligo, sia per il giudice che per l’amministrazione finanziaria, di non applicare le norme nazionali relative al suddetto condono, con conseguente “riespansione del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria” (Corte cost. 247/2011; Cass. s.u. 3673-3677/2010; Cass. 24586-24587/2010, 2915/2013, 4858/2015).

8. Di conseguenza, il venir meno del sostrato motivazionale della decisione impugnata ne comporta la cassazione.

9. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso originario del contribuente, e la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo. Il rilievo officioso della questione (Ndr: testo originale non comprensibile), giustifica la compensazione delle spese di merito.

PQM

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.900,00 oltre spese prenotate a debito, con compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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