Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14262 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14262 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si com ichi. n
Rom
/g- /r.5.
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
rePOSMATO IN C kNett.
L
725
61k1. 2013
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Ct. 47728/10 (Avv. Natale )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n.010074/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C .F . 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor TESAURO MICHELE
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 110/02/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Napoli.
PREMESSO
Che con nota del 04/09/12 prot. n° 129753 , la Direzione Provinciale di
Salerno ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 12/12/2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale