Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14261 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17479-2006 proposto da:

N.V. (OMISSIS), N.B.

(OMISSIS), T.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso

lo studio dell’avvocato BONOTTO MARCELLO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BENZI FRANCESCO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LA FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO

TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAMBINO

LUIGI giusta delega in calce al controricorso;

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RABINO ENRICO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE COSTIGLIOLE D’ASTI, F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 613/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 28/01/2005, depositata il 14/04/2005

R.G.N. 833/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato BENZI FRANCESCO;

udito l’Avvocato FASOLA ENRICA (per delega dell’Avv. SPINELLI TOMMASO

GIORDANO);

udito l’Avvocato CONTALDI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con l’accoglimento del primo e

secondo motivo, rigetto degli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

N.B. e T.N., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia V., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Asti F.P. e la Fondiaria Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni subite dalla minore a seguito di un incidente stradale. Esposero che la piccola V., che aveva all’epoca otto anni, era stata investita dall’autovettura di proprietà del F., dallo stesso condotta, nel mentre cercava di attraversare la strada statale (OMISSIS), dopo essere scesa dallo scuolabus che la stava riportando a casa. Precisarono che avevano rimesso la querela inzialmente proposta, a seguito del versamento, da parte di Fondiaria s.p.a., di L. 70.000.000. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese, chiedendo, e ottenendo, di chiamare in causa R.A., conducente del pulmino. Questi, a sua volta, fu autorizzato a estendere il contraddittorio al Comune di Costigliole.

Esaurita la fase istruttoria, il Tribunale di Asti, con sentenza del 25 marzo 2003, per quanto qui interessa, affermò la responsabilità solidale dei convenuti e dei terzi chiamati nella causazione del sinistro – in misura pari al 90% per il F. e per la Fondiaria e al 10% per gli altri -, per l’effetto condannandoli al pagamento della somma di Euro 170.286,00 (al netto dell’acconto già versato), oltre interessi e spese.

Su gravame principale di F.P. e di Fondiaria Assicurazioni e incidentale di R.A., del Comune di Costigliele, di N.V., N.B. e T. N., la Corte d’appello di Torino, in data 14 aprile 2005, affermata l’ascrivibilità del sinistro, per il 50% al F., per il 5% al R., per il 5% al Comune di Costigliele, e per il residuo 40% a N.V., ha rideterminato in Euro 87.772,52 il credito risarcitorio degli attori, oltre accessori.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono N.V., N.B. e T.N. in N., formulando quattro motivi e notificando l’atto a Fondiaria SAI s.p.a., a F. P., ad R.A. e al Comune di Castiglione d’Asti.

Resistono con due distinti controricorsi R.A. e Fondiaria. SAI s.p.a..

I ricorrenti e R.A. hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo gli impugnanti denunciano insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla ritenuta corresponsabilità della minore N. V. nella produzione dell’evento lesivo. Secondo gli esponenti vi sarebbe una invincibile contraddittorietà tra gli elementi di fatto addotti dalla Corte d’appello a sostegno del giudizio di colpevolezza del F. – quali, tra gli altri, la conformazione della strada, rettilinea per diverse centinaia di metri, nonchè lo stato di allerta che avrebbe dovuto ingenerare nel guidatore la percezione che lo scuolabus aveva appena effettuato una sosta – e la mera asserzione della efficienza causale della condotta della vittima.

1.2 Col secondo mezzo i ricorrenti lamentano insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla quantificazione, nella misura del 40%, del concorso causale della condotta della vittima nella produzione del sinistro.

Assumono che la determinazione in tale percentuale della residua colpa della stessa sarebbe del tutto apodittica.

1.3 Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Le critiche hanno ad oggetto la quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dalla minore e dai suoi genitori. Segnatamente, quanto al danno biologico, sostengono i ricorrenti che un pregiudizio alla salute quantificato nella misura del 24%, e cioè di un quarto del totale, per tutta la durata della vita, doveva avere una valutazione che prescindeva dalle tabelle formate su una generalità di casi affatto diversi da quello in esame, di talchè, per valutare la congruità della relativa determinazione, era necessario considerare la rendita finanziaria – data dall’investimento in titoli di Stato – del capitale che si intendeva liquidare, al fine di verificare se essa corrispondeva, a un quarto di una dignitosa retribuzione media.

Aggiungono, quanto al danno esistenziale e morale, che non poteva prescindersi dal considerare il particolare tipo di lesione permanente derivato dal sinistro, il dolore dell’infortunata di sentirsi diversa, e quello, riflesso, che avrebbe accompagnato i genitori tutta la vita.

1.4 Col quarto mezzo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere affermato che, in relazione ai versamenti parziali effettuati dal creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale), non valgono le regole di cui agli artt. 1193 e 1194 cod. civ. applicabili solo alle obbligazioni pecuniarie, con conseguente imputabilità dei tre acconti prima al capitale e poi agli interessi. Sostengono al riguardo che nessuna deroga è sancita dal codice al principio dettato dalle norme codicistiche richiamate.

2 Le censure formulate nei primi due motivi di ricorso, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono fondate.

Il giudice di merito ha considerato dati di fatto pacifici in causa:

a) che l’incidente si verificò su un tratto di strada rettilineo per diverse centinaia di metri;

b) che, essendo l’investimento della bambina avvenuto poco dopo che il pulmino era ripartito, il F. era nelle condizioni di rendersi conto che lo scuolabus aveva effettuato una sosta il che, considerata l’ora, non poteva non essere collegato alla discesa di un alunno dal mezzo di trasporto;

c) che il veicolo investitore lasciò tracce di frenata lunghe 22 metri, compatibili con una velocità di 60/70 chilometri all’ora e che il corpo della bambina venne sbalzato a sette metri di distanza;

d) che la piccola fu attinta dall’autovettura nella corsia di pertinenza del F., ancorchè poco distante dalla linea di mezzeria;

e) che, avendo la minore già percorso, quanto meno, tutta la corsia di sinistra, rispetto alla direzione di marcia del F., doveva escludersi che la presenza del pulmino fosse stata di ostacolo alla visibilità del pedone e che quindi la stessa potesse essere opposta dall’automobilista quale esimente della sua responsabilità.

3 Ritiene il collegio che la ricostruzione delle modalità dell’incidente accolta nella sentenza impugnata sia in irriducibile contratto con l’affermazione della corresponsabilità della scolara nella sua causazione. L’iter argomentativo della Corte territoriale contiene invero una macroscopica contraddizione, perchè, dopo avere accertato una serie di circostanze univocamente dimostrative che l’investimento avvenne per imprudenza, negligenza e imperizia del conducente, ne addossa incongruamente la responsabilità anche all’investita, senza chiarire, o chiarendo solo apparentemente, le ragioni di siffatto concorso, e men che mai della sua quantificazione nella misura del 40%. In particolare, la ricostruzione del contesto spaziale e temporale in cui avvenne l’incidente – nella quale, è bene ricordarlo, manca del tutto l’accertamento dell’esistenza di strisce pedonali sul posto avrebbe dovuto condurre tout court alla affermazione della sua acebitabilità in via esclusiva o prevalente, ma ben oltre la misura del 50%, al guidatore, ponendosi, circostanze quali la conformazione rettilinea della sede stradale e l’individuazione del punto di impatto tra autovettura e pedone oltre la linea di mezzeria, come elementi a quei fini dirimenti.

4 Parzialmente fondato è anche il terzo motivo di ricorso. Mette conto in proposito evidenziare che la Corte d’appello, con riferimento alle censure hinc et inde formulate in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ha ritenuto infondate quelle concernenti la quantificazione del danno biologico subito dalla vittima dell’incidente e l’omessa liquidazione del danno esistenziale sofferto dalla stessa e dai suoi genitori, e fondate invece quelle avanzate dal F. e dalla Fondiaria in ordine alla quantificazione del danno morale. Ha osservato in proposito il decidente che la determinazione del danno biologico, operata in base alle tabelle adottate dal Tribunale di Torino, con un incremento del 50%, rispetto al valore del punto previsto per un’invalidità del 24%, teneva conto sia della giovane età dell’infortunata, sia dei postumi residuati, ed era in definitiva, adeguatamente personalizzata.

Quanto al danno esistenziale, invece, ha ritenuto l’accoglimento della domanda precluso, oltre che dalla sua tardiva formulazione, dalla mancanza di prova del pregiudizio subito, segnatamente rimarcando che il ristoro di tale voce di danno, consistente in un peggioramento delle condizioni di vita del soggetto, esige la prova dell’intervento di una modificazione della realtà esterna, prova nella fattispecie mancante.

Infine, relativamente al danno morale subito dalla infortunata, ha osservato che dalle risultanze processuali non erano emerse connotazioni del fatto di gravità tale da consentirne la liquidazione in misura pari al danno biologico, ulteriormente incrementato del 50%, laddove il rapporto tra danno morale e danno permanente viene solitamente fissato in una percentuale tra 1/4 e 1/2.

E parimenti, quanto al danno morale subito dai genitori, ne ha stimato sperequata per eccesso la determinazione nella misura di Euro 25.882,84 pro capite.

In tale contesto, tenuto conto dell’entità del danno biologico, liquidato in Euro 85.335,00, e considerate tutte le circostanze del caso concreto, ha liquidato, a titolo di danno morale, l’importo risarcitorio, ai valori della sentenza di primo grado, di Euro 45.000, per N.V.; e di Euro 16.000,00, per ciascuno dei genitori della stessa.

5.1 A fronte di tale, complesso iter motivazionale, il collegio osserva quanto segue. Destituite di fondamento sono le censure relative alla quantificazione del danno biologico e alla omessa liquidazione del danno esistenziale.

Quanto alle prime, è sufficiente rilevare che nessun concreto elemento in ordine alla insufficienza dei criteri di calcolo adottati dal giudice di merito hanno formulato gli esponenti, salvo insistere sull’entità della lesione del bene della salute sofferto dall’investita.

In particolare le critiche omettono di confrontarsi con l’incontestabile dato di fatto costituito dall’incremento del 50% già apportato dal decidente ai criteri tabellari e conseguentemente di esplicitare le ragioni della ritenuta inidoneità dello stesso a costituire adeguato criterio di personalizzazione del risarcimento.

5.2 Relativamente al danno esistenziale, poi, premesso che non è stata in alcun modo censurato il rilievo concernente la tardiva formulazione della domanda, costituente un’autonoma ratio decidendi della scelta decisoria del giudice a quo, le censure non considerano che l’assunto secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce una conseguenza che deve essere allegata e provata da chi ne pretende il ristoro (confr. Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ. 8 ottobre 2007, n. 20987), è costante nella giurisprudenza di questa Corte, ove l’approdo ermeneutico viene argomentato con il rilievo che l’evocazione di fattispecie di danno in re ipsa, snaturerebbe la stessa funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già a seguito dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. sez. un. n. 26972/2008, cit.).

Non è poi superfluo aggiungere che altrettanto consolidata è altresì la negazione del danno esistenziale come categoria autonoma di pregiudizio/ argomentata, tra l’altro, con il rilievo che il suo riconoscimento finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell’area dell’atipicità. Di qui il principio per cui il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione può e deve tenersi conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, di talchè è inammissibile, in quanto duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello cd. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello esistenziale (confr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 2008 cit.).

E tanto a prescindere da quanto di qui a poco si dirà in ordine alla correttezza dei criteri di liquidazione del danno morale.

5.3 Il collegio ritiene invero condivisibili le critiche formulate alla decurtazione degli importi attribuiti dal giudice di prime cure a tale titolo, sia alla vittima primaria dell’incidente, che ai genitori della stessa. Esse si basano sull’asciutta aderenza ai criteri di calcolo normalmente praticati, senza considerare le peculiarità della vicenda quali, in particolare, la circostanza che, a seguito dell’investimento, la minore, all’epoca di otto anni, rimase per ben dieci giorni in coma, per venti giorni in stato di ricovero e per ulteriori centoventi in condizioni di invalidità temporanea parziale, e che, come innanzi esplicitato, dal sinistro le è residuata un’invalidità permanente parziale del 24% circa.

Ne deriva che una quantificazione che abbia una effettiva capacità consolatoria deve necessariamente farsi carico di tutti gli evidenziati aspetti del caso concreto.

6 In definitiva i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, restando in tale statuizione assorbito l’esame del quarto. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà ai criteri innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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