Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14261 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14261 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q .M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si conikunic,b.i.
Roma23 /5 /15
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
0911781TATO IN CANCELLERIA
r. 8 SUL 2013
Il Fumzie
713-
Ct. 23453/2010
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE .V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso r.p. 4 li 3e4(10
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rmmailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
Garofalo Francesco
in punto
annullamento della sentenza n. 22013412009 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo
PREMESSO
Che con nota del 23.7.2012 prot. 4174 la Direzione Provinciale di Catania
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio, ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 22 aprile 2013
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del