Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14260 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13496-2020 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PROCURA GENERALE PRESSO la CORTE

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1608/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1608/2019 pubblicata l’11-11-19 la Corte D’Appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da M.I., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato il suo ricorso avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese nel 2010 a seguito di scontri con militari dell’esercito pakistano che avevano requisito la sua terra. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica del Pakistan, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7,14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, agli artt. 2 e 3 Cedu, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere la Corte d’appello di Brescia escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto sulla situazione generale nella regione del (OMISSIS) ed in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè per avere omesso di considerare la condizione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione nel paese di provenienza”; 2. “Violazione e/ o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avuto riguardo alle condizioni legittimanti il rilascio del permesso umanitario”. Dopo aver premesso che il ricorso è ammissibile ex art. 327 c.p.c., perchè proposto entro il termine semestrale, con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte di merito non ha assunto informazioni aggiornate e non esaminato la situazione generale del Paese come emerge dal rapporto Easo del 2017 e in particolare la persistenza di attentati terroristici nel (OMISSIS), ove è presente una rete di militanti ed estremisti. Con il secondo motivo deduce, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, che la Corte d’appello, pur dando atto che il ricorrente ha un reddito minimo che gli consente di poter soggiornare in Italia, non ha effettuato la valutazione comparativa con la condizione economica di cui egli beneficiava in Pakistan.

4. In via pregiudiziale, va dichiarata la procedibilità del ricorso, benchè depositato (il 25 maggio 2020) oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in relazione alla data (2 marzo 2020) di sua notificazione, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. In disparte il rilievo che in rubrica è indicata nel (OMISSIS) la regione di provenienza del ricorrente, mentre nell’illustrazione del motivo il (OMISSIS), la censura è priva di attinenza al decisum.

La Corte d’appello, esaminando la domanda di sussidiaria D.Lgs. n. 151 del 2007, ex art. 14, lett. c), indica quale fonte di conoscenza il rapporto Easo ottobre 2018 (pag.6 sentenza impugnata). Il ricorrente, dolendosi genericamente del mancato riferimento a fonti non aggiornate, richiama il rapporto Easo 2017 (pag. 6 e 7 ricorso), ossia una fonte meno aggiornata di quella citata dalla Corte di merito. Peraltro le informazioni riportate in ricorso si riferiscono non ad una situazione integrante quella di cui al citato art. 14, lett. c), ma ad attacchi terroristici adeguatamente contrastati dal governo nel 2016.

6. Anche il secondo motivo è inammissibile.

6.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

6.2. Ciò posto, il ricorrente, nel censurare la statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni del tutto generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti riferimenti alla sua personale condizione e di specifiche critiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata.

La Corte d’appello ha in dettaglio esaminato i fatti allegati a supporto della richiesta di protezione umanitaria, anche in ordine al percorso di integrazione, ed ha effettuato la valutazione comparativa tra la situazione del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine, in caso di rimpatrio. In particolare la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato particolari condizioni di vulnerabilità ed avesse in Italia un lavoro con un reddito inidoneo a garantirgli un adeguato standard di vita (500 Euro al mese), mentre in Pakistan, ove i giudici di merito hanno accertato non ricorrere un’emergenza umanitaria generalizzata, il ricorrente ha lavorato per lungo tempo, e così anche nei Paesi di transito (per venti anni come autista e poi come agricoltore) e nel suo Paese ha moglie e altri parenti (madre e fratelli), ossia importanti legami di famiglia (pag. n. 8 sentenza impugnata). La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

7. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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