Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14260 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 13/07/2016), n.14260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9571/2010 proposto da:

SIELCA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELFINO FEDERICO 7 A/1, presso

lo studio dell’avvocato ANNA RITA ZEDDA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO ANTONIO TORRELLI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVEZZANO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 35/2009 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La societa’ SIELCA s.r.l. impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza n. 35/2/09 del 20.2.2009 con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, accogliendo l’appello principale dell’amministrazione finanziaria e respingendo quello incidentale della contribuente, ha riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila respingendo il ricorso contro l’avviso di accertamento recante la rettifica della dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2003, con conseguente ripresa a tassazione a fini Irpeg, Irap ed Iva, di ricavi non fatturati derivanti, in parte, dalla presunzione di vendita di merci (consistenti in prodotti orticoli quali patate, cipolle ed aglio) contabilizzate in bilancio come rimanenze finali ma che risultavano incompatibili con la capienza del magazzino e delle aree di stoccaggio, ed in parte dal “saldo algebrico per le operazioni registrate nel conto soci”.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ (cumulativamente) formulato: “Omessa pronuncia sulla nullita’ dell’avviso di accertamento per mancata rettifica delle rimanenze e/o esistenze iniziali dell’anno successivo – Omessa pronuncia sull’illegittima duplicazione dei ricavi e delle imposte – Error in procedendo per violazione art. 112 c.p.c., in relazione artt. 59 e 76 T.U.I.R. e dei principi e norme che regolano la materia – In relazione all’art. 360 c.p.c., sub 4”.

1.1. In sintesi, parte ricorrente sviluppa il motivo nei seguenti termini: a) nullita’ della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimita’ dell’avviso di accertamento per mancata rettifica in diminuzione delle rimanenze iniziali dell’esercizio 2004, a seguito della corrispondente rettifica in diminuzione delle rimanenze finali dell’esercizio 2003; b) violazione dell’art. 76, comma 6 T.U.I.R., laddove rende obbligatoria la rettifica anche delle rimanenze e/o esistenze iniziali dell’esercizio successivo a quello in verifica; c) violazione dei principi costituzionali in tema di imparzialita’, buon andamento e affidamento per le stesse ragioni, dovendosi evitare una duplicazione di tassazione.

1.2. Il motivo presenta profili sia di inammissibilita’ che di infondatezza.

1.3. In primo luogo, esso veicola indistintamente (sia pure senza esplicito riferimento dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) censure per error in iudicando ed in procedendo, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte – anche di recente ribadito – per cui “il giudizio di cassazione e’ un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso”, ciascuno dei quali assume, “anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006”, “una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticita’ dal legislatore”, non risultando percio’ ammissibile una censura che cumuli, in un unico motivo, “una molteplicita’ di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati” (ex multis, Cass. sez. 3, n. 18202/08; sez. 5, n. 19959/2014; conf., da ultimo, sez. 6-5, ord. nn. 6735/16, 7656/16 e 12926/16), sicche’ devono ritenersi inammissibili motivi articolati in plurime censure, in modo tale che ne risulti assegnato alla Corte di legittimita’ il compito (che non le spetta) di interpretare, enucleare, integrare ed esplicitare i vari profili di impugnazione (ex plurimis, Cass. nn. 1906 e 9470 del 2008, nn. 9793 e 12248 del 2013, nn. 19959, 25332 e 26018 del 2014, nn. 5964 del 2015; conf. da ultimo, sent. nn. 3605, 3606, 3843, 5696, 7215 e 7857 del 2016).

1.4. Le censure mancano altresi’ di autosufficienza con riguardo alla pretesa duplicazione della tassazione, per mancata rettifica delle rimanenze iniziali dell’esercizio 2004.

1.5. In ogni caso, le “questioni” oggetto della dedotta “omessa pronuncia” non integrano, a ben vedere, vere e proprie eccezioni alla pretesa impositiva per cui e’ causa, bensi’ mere argomentazioni o doglianze rispetto al comportamento dell’amministrazione in ordine all’esercizio successivo a quello in esame, che esulano percio’ dal perimetro del presente giudizio.

2. Il secondo motivo e’ anch’esso cumulativamente formulato nei seguenti termini: “Omessa pronuncia sull’illegittimita’ dell’avviso di accertamento per violazione del principio di tipicita’ degli atti amministrativi – Omessa pronuncia sul vizio del procedimento – Contraddittorieta’ dei diversi metodi seguiti in sede di accertamento – Violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e all’art. 2709 c.c. – In relazione all’art. 360 c.p.c., sub 4”.

2.1. In sintesi, nei quesiti di diritto finali la ricorrente lamenta ripetutamente, sotto diverse forme: a) l’omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimita’ del metodo induttivo seguito dall’amministrazione “in quanto le scritture contabili sono state ritenute in gran parte attendibili”; b) l’indebita commistione dei diversi metodi di accertamento; c) la mancata valutazione complessiva ed integrale delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 2709 c.c..

2.2. Le censure soffrono innanzitutto degli stessi profili di inammissibilita’ gia’ rilevati sub 1.3. ed 1.4, in quanto inestricabilmente formulate in termini ora di nullita’, ora di violazione di legge (seppure senza esplicito richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.3. Esse sono inoltre prive di autosufficienza nelle deduzioni relative alle caratteristiche delle scritture contabili della societa’ ed al metodo seguito dall’amministrazione, specie con riguardo alla pretesa diversa valutazione della “merce venduta” e del “costo del venduto” (v. pag. 9 del ricorso).

2.4. Infine, le censure sono rivolte specificamente contro la sentenza impugnata solo in termini di omessa pronuncia, mentre le ulteriori doglianze risultano inammissibilmente indirizzate all’operato dell’amministrazione.

2.5. In ogni caso, il motivo e’ infondato, avendo il giudice d’appello espressamente ritenuto legittimo il metodo seguito dall’amministrazione finanziaria, descrivendone puntualmente i dettagli e rilevando che l’accertamento non si fondava su una mera presunzione, in quanto l’Ufficio aveva: eseguito due sopralluoghi per verificare le modalita’ di stoccaggio delle merci; acquisito le planimetrie delle relative aree; calcolato il quantitativo massimo stoccabile in dette aree (tenendo conto anche della loro altezza utilizzabile con contenitori sovrapponibili); individuato il quantitativo di merci eccedente il massimo stoccabile indicato come rimanenza; operato una decurtazione del 20% per il c.d. “sfrido”; e cosi’ determinato, infine, il margine di ricarico da recuperare a tassazione. I giudici regionali hanno anche ritenuto che l’avviso di accertamento fosse idoneamente motivato, contenendo un preciso elenco dei prodotti acquistati e venduti nel 2003, nonche’ il calcolo delle rimanenze al 31.12.2003, distinte fra quelle dichiarate e quelle accertate.

2.6. Sul tema, pare dunque sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui “la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimita’ dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilita’ stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile, essendo, in tali casi, consentito all’Ufficio di dubitare della veridicita’ delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purche’ gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente” (ex multis, Cass. n. 23550/14; conf., da ultimo, Cass. n. 390/16).

3. Il terzo ed ultimo motivo prospetta infine la “Carenza, inidoneita’, illogicita’ della motivazione esplicita e implicita su fatti controversi decisivi per il giudizio ovvero sulle presunzioni dell’ufficio in ordine all’insussistenza delle rimanenze finali dell’esercizio 2003 rispetto a quanto contabilizzato; in ordine alla vendita senza fattura di dette rimanenze per mascherare i ricavi evadendo le imposte mediante fittizio versamento dei soci – In relazione all’art. 360, sub 5.

3.1. La censura e’ inammissibile poiche’ – muovendo peraltro da una autonoma ricostruzione della vicenda – rivela l’intento di far valere in questa sede la ritenuta ingiustizia, nel merito, della decisione, in contrasto pero’ con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non puo’ costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di merito, essendo la revisione del giudizio di fatto incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimita’, e spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264 e 26860 del 2014; nn. 959, 961, 962, 3396 e 14233 del 2015).

4. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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