Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1426 del 26/01/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1426 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Data pubblicazione: 26/01/2015

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Lorna Gabuyo, elettivamente domiciliata in Roma, via L.
Mantegazza 24, presso lo studio dell’avv. Nicola
Flascassoviti che la rappresenta e difende per mandato
a margine del ricorso e dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo al fax n.
0832/305895 e all’indirizzo p.e.c.
nicola.flascassoviti@legalwail.it ;
– ricorrente nei confronti di

Ministero dell’Interno e Prefettura di Lodi;
– intimati avverso
994
2014

Lodi,

l’ordinanza

emessa il

30

n.

24/14

del

gennaio 2014

Giudice di pace di
e depositata il 31

gennaio 2014, n. R.G. 2745/13;

1

/37-J

Rilevato che in data 30 settembre 2014 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si
riporta:

1. Il Giudice di pace di Lodi, con provvedimento del
30 gennaio 2014, ha respinto l’opposizione di
Lorna Gabuyo al decreto di espulsione emesso nei

2013. Il Giudice di pace ha ritenuto che, a
seguito del

rigetto dell’istanza di emersione

presentata dalla Gabuyo e dell’accertamento
dell’insussistenza delle condizioni per

il

rilascio di un nuovo permesso di soggiorno,
l’emissione del decreto di espulsione costituisce
un atto dovuto. Ha ritenuto infine il Giudice di
pace lodigiano che il provvedimento impugnato,
tradotto in lingua inglese, è stato portato
correttamente a conoscenza della ricorrente.
2. Ricorre per cassazione Lorna Gabuyo deducendo di
essere stata titolare sino al 15 ottobre 2011 di
un permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare di cui ha chiesto il rinnovo in data 14
dicembre 2011. Non avendo ricevuto alcuna risposta
a tale richiesta si è recata in Questura il 12
luglio 2012 e si è vista notificare, in lingua
italiana, un decreto di archiviazione per difetto
di interesse alla richiesta. Non avendo compreso
il contenuto di tale provvedimento ha presentato
nuova richiesta di permesso di soggiorno per

2

suoi confronti dal Prefetto di Lodi il 28 ottobre

motivi familiari il 10 ottobre 2013. Il successivo
28 ottobre il Prefetto ha emanato il decreto di
espulsione, con allegata traduzione in inglese,
motivato sulla base del ritardo nella
presentazione del permesso di soggiorno, e
provvedimento di ritiro del passaporto ai sensi

dell’art. 13, comma 5.2 del d.lgs. n. 286/1998.
3. Con il primo motivo di ricorso la Gabuyo deduce la
omessa motivazione circa un fatto decisivo del
giudizio

(mancanza della dichiarazione di

conformità all’originale del decreto prefettizio e
omessa menzione nel provvedimento della emissione
dello stesso in più originali) e la violazione
degli artt. 18 D.P.R. 445/2000, 13, commi 3 e 7,
del d.lgs.n. 286/1998 e 14 della legge n.15/1968 a
seguito delle predette omissioni.
4. Con il secondo motivo di ricorso la Gabuyo deduce
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo
e violazione e falsa applicazione dell’art. 13,
comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 e del considerando
6 della direttiva n. 115/2008. La ricorrente
lamenta che non le sia stato consentito di
esprimere una preferenza circa la lingua veicolare
in cui tradurre il provvedimento e che il giudice
di pace non abbia preso in esame tale circostanza.
Inoltre lamenta che il decreto di espulsione sia
stato emesso sulla sola considerazione della
mancanza del permesso di soggiorno senza alcun
riguardo alle circostanze specifiche del suo

3

/2à1)

precedente soggiorno consentito per motivi
familiari.
5. Con il terzo motivo la Gabuyo deduce la omessa
motivazione circa un fatto decisivo del giudizio e
la violazione dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n.
286/1998. Lamenta la ricorrente la mancata

lingua, non giustificata né dalla sua adesione,
inesistente, a una traduzione in lingua inglese
del decreto di espulsione né dalla impossibilità
di reperire un interprete in grado di tradurre in
filippino il decreto.
6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la
omessa motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio e la violazione e falsa applicazione
dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. La
ricorrente lamenta che il Giudice di pace non ha
esaminato la sua deduzione di illegittimità del
provvedimento di espulsione perché emesso in
assenza di un provvedimento di rigetto (da parte
del Questore competente) della sua prima istanza
di rinnovo del permesso scaduto e con riferimento
a norme non conferenti rispetto alla sua
situazione concreta.
7. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la
omessa motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio e la violazione e falsa applicazione
dell’art. 13, comma 2bis, del d.lgs. n. 286/1998.
La ricorrente lamenta che non sia stata in alcun

4

traduzione del decreto di espulsione nella sua

modo presa in considerazione la sua situazione
familiare che già aveva portato le autorità
competenti a riconoscere il suo diritto al
ricongiungimento familiare in Italia.
8. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma

lamenta che il Giudice di pace abbia erroneamente
ritenuto presupposto del decreto di espulsione il
precedente rigetto dell’istanza di emersione
mentre avrebbe dovuto valutare la sua richiesta di
rinnovo del permesso per i motivi che già avevano
condotto al riconoscimento del suo diritto al
ricongiungimento familiare in Italia.
Ritenuto che
9. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di

legittimità è ormai costante (cfr. Cass. civ. nn.
3676 e 3678 dell’e marzo 2012) nell’affermare che
è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in
lingua veicolare per l’affermata irreperibilità
immediata di traduttore nella lingua conosciuta
dallo straniero, salvo che l’amministrazione non
affermi ed il giudice ritenga plausibile,
l’impossibilità di predisporre un testo nella
lingua conosciuta dallo straniero per la sua
rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla
comunicazione della decisione in concreto assunta.
Nella specie la destinataria del provvedimento

5

2 lett. b) del d.lgs. n. 286/1998. La ricorrente

appartiene a una nazionalità largamente presente
in Italia da molti anni.
10.Sono altresì fondati i motivi che fanno
riferimento alla illegittimità del provvedimento
di espulsione perché emesso in assenza di un
provvedimento di rigetto della richiesta del

alcuna motivazione circa l’eventuale venir meno
delle condizioni che avevano legittimato
l’emanazione del precedente permesso di soggiorno.
11. Sussistono pertanto i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente
relazione verrà condivisa dal Collegio per
raccoglimento del ricorso.
La Corte condivide tale relazione e pertanto
ritiene che il ricorso vada accolto con conseguente
annullamento del decreto di espulsione e condanna del
Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del
giudizio di merito e di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza
impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto
di espulsione emesso dal Prefetto di Lodi in data 28
ottobre 2013 nei confronti di Lorna Gabuyo. Condanna il
Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del
giudizio di merito liquidate in complessivi 1.000 euro
di cui 100 per spese, e delle spese del giudizio di

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permesso di soggiorno per motivi familiari e senza

cassazione liquidate in euro 1.600, di cui 100 per
spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

hAYt

2 dicembre 2014.

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