Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1426 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. II, 25/01/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 25/01/2021), n.1426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23626/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 45,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO D’UFFIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA CORTESINI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. 1297/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da M.A., cittadino del (OMISSIS), il decreto emesso dal Tribunale di Bologna n. cronol. 1297/2019.

Il ricorso è fondato su cinque motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso col citato provvedimento in relazione al quale è stata adita questa Corte.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5.

Mancata traduzione di tutti gli atti del procedimento.

2.- Con il secondo motivo si eccepisce la nullità, conseguente alla situazione procedimentale esposta sub 1, del provvedimento gravato.

3.- I suddetti due motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.

Essi non possono essere accolti.

Parte ricorrente, infatti, elude del tutto – con i motivi qui in esame congiunto – la ratio del provvedimento gravato che valuta come del tutto insussistenti le condizioni per il riconoscimento della richiesta protezione internazionale.

Le stesse doglianze del ricorrente, al cospetto di quanto testè affermato, si appalesano come mero espediente teso ad una eventuale riesame fattuale della fattispecie.

Al riguardo deve, in breve, rimarcarsi come il richiedente protezione sa, invero, comparso personalmente (senza lamentarsi di alcunchè quanto alla comprensione di atti e lingua) ed abbia anche reso le dichiarazioni di cui in atti.

Nulla – quindi – risulta, in precedenza, lamentato quanto alla traduzione di atti, nè esiste un obbligo generale alla traduzione globale di tutti i documenti del procedimento.

I motivi sono, pertanto, inammissibili.

4.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Parte ricorrente non indica affatto e specificamente quale fatto – decisivo e tendente ad una diversa ricostruzione dei fatti – sia stato eluso dalla valutazione del Giudice del merito.

Il motivo è, dunque inammissibile.

5.- Con il quarto si deducono promiscuamente gli eterogenei vizi di omesso esame e violazione di norme.

6.- Con il quinto si deducono promiscuamente gli eterogenei vizi di omesso esame e violazione di norme.

7.- Entrambi i due motivi appena sopra esposti possono trattarsi congiuntamente.

Essi non possono essere ritenuti ammissibili, atteso il loro irrituale e promiscuo modo di proposizione.

Al riguardo non può che richiamarsi il principio già affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443, nonchè – conformemente, da ultimo – Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 10 febbraio 2017, n. 3554).

E tanto in quanto è comunque sempre necessario che “dal testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al Giudice di legittimità” (Cass. civ., SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019).

L’esposto e consolidato orientamento giurisprudenziale è stato, fra l’altro e più di recente, confermato da Cass. civ, Sez. Prima, Ord. 23 ottobre 2018, n. 26874.

I motivi in esame devono, pertanto, essere ritenuti inammissibili.

8.- Il ricorso, conseguentemente, va – nel suo complesso – dichiarato inammissibile.

9.- Le spese, attesa la costituzione della parte intimata, seguono la soccombenza e si determinano in dispositivo.

10.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione controricorrente delle spese del giudizio, determinante in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA