Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1426 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31703-2018 proposto da:

AQUARIUM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI 66,

presso lo studio legale ZUNARELLI e ASSOCIATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO FIORENZA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 7, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELENA FABBRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi a canoni demaniali;

la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il ricorso inammissibile perchè tardivo in quanto ricevuto dalla società contribuente il 26 febbraio 2015 mentre il ricorso è stato inviato con ricevuta di spedizione soltanto il 28 aprile 2015 e cioè oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 delle disposizioni sul processo tributario;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della parte contribuente ritenendo che il D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 5, ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, prevedendo che le Poste italiane hanno affidate in esclusiva le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari e solo a decorrere dal 2017, con la legge di stabilità per il 2018 che recava norme a favore della concorrenza, tale norma è stata abrogata ed è stato aggiunto alla L. n. 890 del 1982, art. 1, un comma 3, che prevede che il servizio postale deve essere erogato da operatori postali in possesso di licenza, con la conseguenza che nel caso concreto la mera consegna a soggetto titolare di licenza non comporta l’applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario e non sussista quindi un caso di forza maggiore per il guasto tecnico in cui sarebbe incorso il titolare della licenza;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il comune di Rimini si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 2011, artt. 16 e 20, in quanto la raccomandata recapitata da un licenziatario ha lo stesso valore di quella consegnata da Poste italiane s.p.a. e il giorno 27 aprile 2015, quindi entro i sessanta giorni di tempo previsti per proporre in tempo il ricorso la parte contribuente aveva provveduto alla consegna del piego raccomandato a favore di un incaricato di Poste Power, licenziatario di Poste italiane;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 16 e 20, art. 153 c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la trasmissione a Poste italiane del plico è dovuto ad un malfunzionamento del sistema che deve considerarsi una causa di forza maggiore estranea alla sfera diligente di controllo della parte contribuente;

considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;

ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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