Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1426 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

ALCATEL LUCENT ITALIA s.p.a.;

– intimata –

avverso la decisione n. 50/49/06 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 2 febbraio 2006, depositata il 5

maggio 2006, R.G. 5320/03;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. rilevato che in data 20 luglio 2010 e’ stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della societa’ contribuente, del diniego opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese versata negli anni dal 1992 al 1997. La ricorrente ha dedotto la incompatibilita’ dell’imposta con la direttiva 69/335/CEE nel testo modificato dalla direttiva 85/303/CEE che, all’art. 10, vieta agli Stati di applicare ai conferimenti imposte ulteriori rispetto a quella prevista dalla direttiva. L’Agenzia delle Entrate ha contestato la tesi della ricorrente richiamando la giurisprudenza della CGCE (sentenza 27 ottobre 1998 nella causa C-4/97 e ordinanza 15 marzo 2001);

2. La C.T.P. di Milano ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello ritenendo la decadenza della societa’ contribuente dal diritto al rimborso per gli anni dal 1992 al 1995;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione del D.L. n. 394 del 1992, art. 1 (convertito in L. n. 461 del 1992) degli artt. 4 e 10 della direttiva 69/335/CEE nel testo modificato dalla direttiva 85/303/CEE, dell’art. 234 (ex 177) TCE;

4. Non svolge difese la societa’ contribuente;

Ritiene che:

1. il ricorso e’ fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez 5^, n. 16018 del 29 luglio 2005) secondo cui l’imposta sul patrimonio netto delle imprese non contrasta con il citato diritto comunitario neanche nel caso in cui il tributo venga a colpire la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, pur se assoggettata in precedenza all’imposta sui conferimenti;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicche’ il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

In relazione al recente formarsi della giurisprudenza sopra citata sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei due gradi del giudizio di merito. L’intimata va invece condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 1.600,00 Euro di cui 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Compensa interamente le spese dei due gradi del giudizio di merito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA