Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1426 del 19/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1426 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
ORDINANZA
sul ricorso 28313-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CI’. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LONGONI NOELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TANGORRA 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CATRIC ALA’, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
RAN IERI;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 19/01/2018
avverso la sentenza n. 879/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE [di FIRENZE] depositata il
10/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. NIARIA
ENZA LA TORRE.
Ric. 2016 n. 28313 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei
confronti di Noela Longoni (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la
oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi ex art.38
d.p.r. n 600/73 portante irpef ed altro per gli anni di imposta 2007
e 2008- aveva, rigettando gli appelli proposti da entrambe le parti,
confermato la sentenza di primo grado di accoglimento parziale del
ricorso introduttivo.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. 11 primo motivo, prospettante la nullità della sentenza siccome
apparentemente motivata è fondato, con assorbimento del secondo
mezzo, alla luce del principio costantemente affettuato da questa
Corte (S.U, n. 22232 del 03/11/2016), secondo cui «la motivazione
è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in
procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda,
tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture», e specificamente
con riferimento alla motivazione per relationem di recente, Ord. n.
15884 del 26/06/2017 «in tema di processo tributario, è nulla, per
violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché
Ric. n. 28313/2016
Commissione Tributaria Regionale -in controversia avente ad
dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria
regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche
mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle
considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e
che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza
modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e
delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può
ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata
raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei
motivi di gravame».
La
sentenza
impugnata
rientra
paradigmaticamente
nell’applicazione di tale principio di diritto, posto che non sviluppa
in alcun apprezzabile modo un’autonoma valutazione sul meritum
causae, come era stato richiesto con i motivi dell’appello e come
quindi la CTR aveva l’obbligo giuridico – costituzionale prima che
processuale — di fare.
2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina
l’assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione dell’art.
38 dpr 600/73, in relazione ai redditi esenti idonei a giustificare la
capacità di spesa.
3. 11 ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata,
con rinvio alla CTR della Toscana, che provvederà anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Ric. n. 28313/2016
impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, alla CTR della Toscana, in diversa omposízione.
Roma, 30/11/2017