Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14259 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13477-2020 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROIEZIONE

INTERNAZIONALE DI BRESCIA;

– intimata –

avverso il decreto n. 483/2020 CRONOL. del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 483/2020 depositato il 4-2-2020 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di O.P., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito il rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese a causa dei conflitti con la matrigna e i fratellastri per questioni ereditarie e perchè gravemente minacciato da ragazzi armati che avevano ferito l’amico presso la cui casa era ospitato; quanto al suo percorso migratorio, il richiedente riferiva di essersi recato prima in Niger, dove lavorava in un autolavaggio, e poi in Libia, dove veniva picchiato e incarcerato. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 2511 del 2007, artt. 3 e 5”; “2. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”. Con il primo motivo deduce che il giudizio di non credibilità era stato espresso dal Tribunale senza esercitare il dovere di cooperazione istruttoria e rimarca la dilagante corruzione del suo Paese e che la registrazione della proprietà era un processo lungo. Inoltre le sue dichiarazioni, in base ai parametri di legge, erano state coerenti, lineari, approfondite e non generiche. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza di indagine ufficiosa con fonti aggiornate e precise sulla situazione socio-economica della Nigeria, come da recenti sentenze di merito che richiama, e anche sulla situazione dei Paesi di transito (Niger e Libia), rimarcando che in Niger era stato sequestrato da banditi che lo avevano venduto come schiavo in Libia. Afferma di avere pertanto diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria del citato decreto, ex art. 14, lett. c), per avere già sofferto così tanto da non poter sopportare l’abbandono del Paese di accoglienza.

4. In via pregiudiziale, va dichiarata la procedibilità del ricorso, benchè depositato (il 23 maggio 2020) oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in relazione alla data (5 marzo 2020) di sua notificazione, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

5. Sono inammissibili i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo le censure, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata e la valutazione della situazione del Paese di origine.

5.1. Il Tribunale ha, motivatamente, escluso la credibilità del racconto del ricorrente, procedendo anche all’audizione dello stesso (pag. n. 3 decreto impugnato), in dettaglio esaminando i fatti allegati e rimarcando la genericità, contraddittorietà e implausibilità della narrazione (pag. n. 4, ad esempio sul certificato di morte della madre con nome diverso da quello da lui indicato). Le censure, espresse sub specie del vizio di violazione di legge, si risolvono in deduzioni generiche, senza specifica attinenza al percorso argomentativo del decreto impugnato, nonchè dirette, inammissibilmente, a prospettare una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dai Giudici di merito, anche con riferimento alla situazione generale del Paese (Cass. n. 30105/2018), che è stata descritta ampiamente, con indicazione delle fonti di conoscenza (Easo giugno 2017 pag. n. 4 decreto), a cui contrappone il ricorrente generico richiamo ad una serie di pronunce di merito (pag. 7 ricorso), senza indicare nessuna fonte.

Generiche sono anche le deduzioni circa la violazione dei parametri legali per il giudizio di credibilità, considerato, peraltro, che il Tribunale ha svolto un’indagine ufficiosa sulla vicenda personale, tramite le fonti di conoscenza, senza reperire riscontri esterni sulle tradizioni in base alle quali, secondo quanto allegato dal richiedente, la morte della madre giustifica esclusione dall’eredità (pag. n. 4 decreto).

Precisato che non v’è censura espressa nella rubrica dei motivi e nell’illustrazione degli stessi sul diniego della protezione umanitaria, pur se richiesta nelle conclusioni del ricorso, quanto ai riferimenti ai Paesi di transito, deve rilevarsi che non v’è menzione di tale allegazione nel decreto impugnato e il ricorrente non indica quando, come e dove ha effettuato quell’allegazione nel giudi7io di merito, nè precisa quale sia il collegamento tra la domanda di protezione internazionale e il transito in quei paesi (Cass. n. 16347/2018; Cass. n. 31676/2018; Cass. n. 29875/2018; Cass. n. 13096/2019).

6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva cla parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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