Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14259 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 14/10/2016, dep.08/06/2017),  n. 14259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8603/2014 proposto da:

D.P., A.H.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’INNOCENZO

PAOLA, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DI VIAGGI COOPER TRAVEL, ACOTUR DI PIETRO WONGHER & C

SAS, AIR MAURITIUS LTD;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4052/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

22/42/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato D.P.;

udito l’Avvocato PAOLO TODARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. (1 e 5

motivo) assorbiti o rigettati i restanti.

Fatto

I FATTI

D.P. e A.H.A. proposero appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Roma aveva rigettato una domanda risarcitoria “da vacanza rovinata”, proposta, in qualità di consumatori, nei confronti delle odierne intimate, e fondata sul ritardo di 24 ore della partenza dell’aereomobile che li avrebbe poi condotti alla prevista destinazione turistica. Il Tribunale di Roma rigettò a sua volta l’impugnazione.

Avverso la sentenza del Giudice capitolino gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi di censura.

La Air Mauritius resiste con controricorso, mentre l’Agenzia Cooper Travel non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Tutti i motivi che lo sorreggono – con i quali si lamenta, a vario titolo, asserite quanto plurime violazioni di legge, quale, in particolare, quella conseguente all’erronea applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 96, e non del precedente art. 93, nonchè pretese nullità della sentenza impugnata, che si dice viziata da altrettanto pretese omissioni di decisione su alcuni capi della domanda risarcitoria – si infrangono, difatti, oltre che sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, sulla decisiva circostanza della assoluta mancanza di prova del danno asseritamente sofferto dai ricorrenti a seguito dello spostamento del volo di un giorno.

E’ ius receptum presso questa Corte regolatrice, difatti, che l’assoluta impredicabilità di fattispecie di danno in re ipsa imponga al danneggiato l’onere di fornire la dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale concretamente subito, e la conseguente prova che esso abbia attinto alla necessaria soglia di rilevanza risarcitoria, giusta l’insegnamento delle stesse sezioni unite di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 26792 del 2008, tra le tante conformi).

Tale prova, nella specie, risulta del tutto assente.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui 200,00, per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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