Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14258 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14258
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
THE ALEXANDER s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise
n. 29/02/07, depositata il 6 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 29/02/07, depositata il 6 luglio 2007, con la quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8.
La società contribuente non si è costituita.
2. Il ricorso, con il quale si denuncia che il giudice a quo ha dichiarato l’estinzione del giudizio anche nei confronti della contribuente The Alexander s.r.l., laddove la comunicazione depositata dall’Ufficio ai sensi della norma citata riguardava soltanto le liti – ab origine riunite a quelle relative agli atti impositivi notificati alla predetta società – concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci della medesima, appare manifestamente fondato, risultando dagli atti di causa che effettivamente la comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione concerneva esclusivamente le (distinte) controversie introdotte dai soci.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise, la quale provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010