Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14258 del 13/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 13/07/2016), n.14258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24167/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO GEPCO SALC SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che fa presente che vi

e’ il condono;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dctt.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ha impugnato, con ricorso affidato a due motivi, la sentenza n. 101 del 7 luglio 2009 con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, di accoglimento del ricorso del “Fallimento Gepco Salc s.p.a. in liquidazione” contro l’avviso di accertamento recante due rilievi (irrogazione sanzione D.Lgs. n. 47 del 1997, ex art. 13, per irregolarita’ nella liquidazione periodica dell’Iva nei mesi di marzo-giugno 2003; recupero a tassazione per indebita emissione di nota di redito D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26), lamentando l’omessa pronuncia sul primo rilievo nonche’, in ipotesi di ritenuta pronuncia implicita negativa, l’infondatezza della stessa, la sanzione restando dovuta anche laddove, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il contribuente intimato non ha svolto difese, ma in data 23 luglio 2012 l’Agenzia delle entrate ha comunicato all’Avvocatura generale dello Stato, e per conoscenza a questa Corte, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per avere il contribuente effettuato l’integrale pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione della lite, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sopravvenuta comunicazione di intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comporta l’estinzione del giudizio, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8 (richiamato dal citato art. 39).

2. Invero, essendo venuto meno l’originario contrasto tra il contribuente e l’ufficio in ordine allo specifico atto oggetto del presente giudizio, per un verso il relativo rapporto giuridico non necessita piu’ di una regolamentazione giurisdizionale ab externo, per altro verso il regolamento di interessi stabilito con le pregresse statuizioni di merito e’ divenuto inattuale.

3. Si tratta peraltro di un fenomeno estintivo diverso – in ragione delle peculiarita’ del processo tributario – da quello disciplinato dall’art. 310 c.p.c., il cui comma 2 fa infatti salve le sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio (Cass. n. 8150/2015).

4. Deve quindi darsi continuita’ all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in base al quale, nel giudizio tributario, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere “determina, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneita’ ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: risultato che puo’ essere conseguito soltanto mediante una sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, per improseguibilita’ della causa, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. E quindi determina (non la mera inammissibilita’ del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale ma) la necessitata rimozione delle sentenze emesse, in quanto non piu’ attuali” (Cass. n. 13109/12, n. 19533/11; conf., da ultimo, Cass. n. 8142/16).

5. Alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, con compensazione delle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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