Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14257 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11511-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 22507/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 1596/2020 depositato il 25-5-20 e comunicato il 28-5-20 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di A.S., cittadino del Ghana, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito il rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale, ritenuta non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perchè omosessuale, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, per avere il Tribunale di Milano omesso di valutare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), con riferimento alla situazione attuale del Paese di origine del ricorrente, senza considerazione completa delle prove disponibili e senza corretto esercizio dei poteri officiosi. Deduce che il Tribunale ha fatto riferimento alle risultanze di un solo link, senza utilizzare le “consuete fonti internazionali”. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale di Milano, omesso di valutare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del TU Immigrazione, ex art. 5, comma 6, non utilizzando alcuna informazione relativa alla situazione interna del Paese di origine e senza considerare alcuna delle prove disponibili e da acquisire mediante corretto esercizio dei poteri officiosi.

4. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benchè notificato (l’11 maggio 2020) oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, rispetto alla data di comunicazione del decreto impugnato (28-2-2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. La censura è priva di specificità, atteso che la Corte d’appello ha indicato le fonti di conoscenza da cui ha tratto le informazioni in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Ghana (pag. 8 decreto country report on human rights practices marzo 2019 da ecoi.net) e nel ricorso non sono richiamate altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dalla Corte di merito (Cass. n. 899/2021).

6. Anche il secondo motivo è inammissibile.

6.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

6.2. Ciò posto, il ricorrente, nel censurare la statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni del tutto generiche, solo con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti riferimenti alla sua personale condizione, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte.

Il Tribunale ha in dettaglio esaminato i fatti allegati a supporto della richiesta di protezione umanitaria, anche in ordine all’iniziale percorso di integrazione (attività di bracciante agricolo nel 2017 e frequenza corsi di italiano), e ha motivatamente escluso la condizione di vulnerabilità, effettuando la comparazione con la situazione in cui il ricorrente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio in Ghana, ove ha una sorella a cui è legato. Inoltre la situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

7. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA