Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14256 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 13/07/2016), n.14256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22126/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. STACCI

4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FABIO BENINCASA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato BENINCASA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico motivo, la sentenza n. 45/41/10 del 19.3.2010, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente D.G. avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso del residuo credito Iva maturato nell’anno 1992 dalla societa’ “Desi di D.S.A. & C. sas”, di cui si era resa cessionaria; rimborso che era stato sospeso dall’Ufficio per la presenza di liti pendenti sulle rettifiche relative a quell’anno di imposta, poi definite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, con riconoscimento del minor credito Iva di Euro 43.805,55 (in luogo di Euro 82.750,86) oltre interessi.

Nella sentenza impugnata si legge: 1) che l’appello dell’amministrazione finanziaria era carente in ordine alla illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto dell’attribuzione di un rimborso Iva anno 1992 inferiore a quello richiesto; 2) che a tale carenza non si sarebbe potuto porre rimedio mediante un’attivita’ officiosa che supplisse all’inerzia della parte interessata; 3) che l’unico motivo di appello dell’ufficio era errato, in quanto basato su un’erronea interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, da applicare solo alle somme versate a titolo provvisorio in pendenza di giudizio, senza alcuna influenza sulla originaria dichiarazione a rimborso; 4) che con la definizione della lite la contribuente aveva eliminato l’ultima causa che, per quanto emergeva dagli atti, determinava la sospensione del rimborso Iva, percio’ da attribuirsi per l’intero.

La contribuente ha resistito con controricorso, deducendo plurime ragioni di inammissibilita’ del ricorso, oltre che la sua infondatezza.

La ricorrente ha prodotto infine memoria conclusiva, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso e’ formulato in termini di “violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 – Motivazione contraddittoria (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

2. Con esso l’amministrazione finanziaria censura l’affermazione della C.T.R. per cui “una volta concluso il condono verrebbe meno ogni ostacolo al pieno rimborso come esposto in dichiarazione”, poiche’ essa sarebbe per un verso (testualmente) “in contraddizione col precedente riconoscimento che unico effetto del condono in tema di rimborso e’ consentire quello delle somme versate in pendenza di giudizio, che non sono quelle esposte in dichiarazione”, per altro verso “del tutto errato, perche’ le rettifiche, accertando un maggiore imponibile, ovviamente riducono (come nella specie, in cui l’Ufficio ha tuttavia ravvisato una propria superstite debenza) o addirittura azzerano il credito di imposta del contribuente”, con la conseguenza che le uniche restituzioni consentite dalla norma “sono quelle relative alle maggiori somme provvisoriamente versate nel corso della lite in base alle rettifiche condonate, e non altre, dunque non i rimborsi come dichiarati (se non nell’ammontare eventualmente non toccato dall’accertamento, come in questo caso)”.

3. Il motivo risulta affetto da plurimi profili di inammissibilita’.

4. Esso infatti, oltre a prospettare congiuntamente due mezzi di impugnazione eterogenei (error in iudicando e vizio motivazionale), senza che sia agevole distinguere, all’interno dell’unica esposizione, i diversi profili di censura (e cosi’ rimettendone impropriamente al giudice di legittimita’ l’individuazione e riconduzione ai distinti casi disciplinati dal codice di rito), difetta anche di autosufficienza – laddove fa riferimento a non meglio precisate “rettifiche”, ed ai loro effetti sul rimborso Iva richiesto dalla contribuente, sulla base di una illustrazione confusa, tale da consentire la chiara individuazione delle questioni controverse – e comunque non coglie la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, in base alla quale i giudici regionali hanno preliminarmente rilevato “la estrema sinteticita’ dell’appello che non consente una visione dell’intero iter del rimborso IVA anno 1992… ed in particolare non illustra il perche’ sia stato corrisposto in misura parziale, ne’ esplica con quale criterio il rimborso, inizialmente della misura di Euro 82.750,86 sia stato ritenuto in parte rimborsabile e rimborsato, ed in parte non rimborsabile”, per poi concludere che “in tema di prova nel processo tributario e’ onere della parte dimostrare quanto sostenuto”, escludendo di essere essa stessa “tenuta a supplire all’inerzia delle parti”.

5. Il ricorso va quindi respinto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 4.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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