Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14256 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7873/2018 proposto da:

G.L. DI G.A. & C SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNITALO PAPA;

– ricorrente –

contro

P.A., R.C., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIANFRANCO TIENGO;

– controricorrenti –

e contro

R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1943/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità, in subordine rigetto;

uditc l’Avvocato CARLA RIZZO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO TIENGO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società G.L. di G.L. & Co. (d’ora in poi, “società G.”) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4672/17, del 6 settembre 2017, della Corte di Appello di Firenze, che – respingendo il gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 30/11, del 7 febbraio 2011, del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano – ha confermato il rigetto della domanda, proposta dall’odierna ricorrente, di condanna di P.A. e R.C. a restituirle la somma di Euro 6.401,31, oltre che a risarcire il danno da truffa aggravata e/o appropriazione indebita, stimato nella misura di Euro 10.000,00, ovvero altra ritenuta di giustizia.

2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver incaricato gli avvocati P.A. e R.C. di eseguire un recupero crediti, per l’importo complessivo di Lire 38.600.000, nei confronti della società (OMISSIS), instaurando un procedimento monitorio, poi conclusosi con il rigetto dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dall’ingiunta, come da sentenza n. 179/01 del Tribunale di Pistoia.

Riferisce, altresì, la ricorrente di aver conferito allo studio legale facente capo ai due professionisti – a causa della persistente morosità della debitrice – anche l’incarico di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società (OMISSIS), tanto che i predetti difensori, sopravvenuto il fallimento della stessa, avevano presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare, ottenendo, in sede di riparto dell’attivo, l’importo di Euro 16.401,00. Ciò premesso, l’odierna ricorrente deduce che l’avvocato R. avrebbe indotto G.A., legale rappresentante della società ricorrente, a versare l’assegno circolare appena ricevuto (dell’importo di Euro 16.401,00) su un conto corrente aperto, il 26 luglio 2004, presso la banca Bipop Caripe, nonchè a eseguire, contestualmente, un giroconto in favore dello studio legale associato, per il minor importo di Euro 6.401,00.

A tanto il G. sarebbe stato indotto dal legale, sempre nella prospettazione dei fatti fornita dall’odierna ricorrente, sul presupposto che quello effettuato fosse un versamento a titolo provvisorio, da restituire al momento della conoscenza dell’importo degli onorari liquidati dal giudice con sentenza, essendo a quella data di luglio il Tribunale pistoiese “chiuso per ferie”.

Essendo stata detta somma trattenuta indebitamente, senza che il predetto studio legale si fosse mai curato di comunicare l’ammontare dovuto ai due avvocati per lo svolgimento dell’attività professionale, la società G. – non senza presentare, per questi fatti, una denuncia/querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia – evocava in giudizio i professionisti, chiedendo la restituzione dell’importo e il risarcimento del danno da reato.

Si costituiva in giudizio, inizialmente, la sola P., contestando la ricostruzione attorea e chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale in corso, proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento degli onorari dovuti e per il risarcimento dei danni da lesione del diritto di immagine. L’avvocato R., inizialmente contumace, si costituiva nel prosieguo del giudizio, la cui istruttoria consisteva anche nell’interrogatorio formale dei due professionisti, oltre che nell’assunzione di prova testimoniale.

Esaurita l’istruttoria, il primo giudice rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale, compensando le spese del grado, pervenendo a tale esito sul rilievo che, dalle risultanze processuali, non fosse emersa in maniera chiara la responsabilità dei professionisti.

Gravata tale decisione dalla sola società G., il giudice di appello la confermava integralmente.

3. Avverso la pronuncia della Corte fiorentina ricorre per cassazione la Società G., sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c..

Si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su un’interpretazione errata della norma suddetta, ritenendo che i due professionisti fossero legittimati a trattenere la somma oggetto del giroconto. Al contrario, costoro non avevano mai consegnato al cliente i conteggi relativi all’attività professionale svolta, ragion per cui il credito pecuniario da essi vantato non poteva qualificarsi come “liquido”, perchè il titolo non indicava affatto i criteri per determinare l’ammontare dell’importo senza alcun margine discrezionale (è citata Cass. Sez. Un., sent. 13 settembre 2016, n. 17989). Nel caso di specie, per contro, residuando un significativo margine di scelta discrezionale in considerazione della previsione di un parametro minimo e uno massimo, all’interno della tabella prevista per la liquidazione dei compensi dovuti agli esercenti la professione legale, il credito non avrebbe potuto dirsi liquido, in assenza di deposito di un progetto di notula da parte dei due avvocati, donde la configurazione del reato di cui all’art. 646 c.p. (è citata, in particolare, Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 8 gennaio 2014, n. 293).

3.2. Con il secondo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio.

La decisione sarebbe errata nella parte in cui esclude la configurabilità del reato di truffa, omettendo di spiegare le ragioni per le quali, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, il G. avrebbe dovuto recarsi presso la banca di cui lo studio legale associato era correntista, aprire un conto corrente, versare l’assegno circolare ed eseguire un giroconto a vantaggio dello stesso.

4. La P. e il R. hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

In particolare, l’inammissibilità del ricorso – e segnatamente del primo motivo – viene argomentata sulla base di un duplice rilievo.

Per un verso, si sottolinea come la norma di diritto che si assume violata (art. 1243 c.c.) non risulti mai menzionata nella sentenza impugnata, sicchè la censura proposta si risolverebbe nella violazione di una norma inesistente. Per altro verso, si evidenzia come la questione relativa alla compensazione legale o giudiziale non sia mai stata affrontata dalle sentenze di merito, donde la novità (e conseguente inammissibilità) della stessa.

D’altra parte, il primo motivo di ricorso si rivelerebbe non fondato, dal momento che la giurisprudenza alla quale fa riferimento la società ricorrente riguarda il caso del professionista che incassi somme per conto del cliente, conseguendone così il possesso, e poi ritenendo indebitamente, in tutto o in parte, tale somma. Nel caso di specie, per contro, mancherebbe l’elemento caratteristico dell’appropriazione indebita rappresentato dalla cosiddetta “interversio possessionis”.

Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, lo stesso si paleserebbe inammissibile, perchè ormai estraneo al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo non è fondato, a tale esito dovendosi pervenire anche sulla scorta dei rilievi proposti dai controricorrenti.

6.1.1. Nello scrutinio del presente motivo occorre muovere dalla constatazione che integra, certamente, il reato di appropriazione indebita la condotta del legale che “incassi”, da terzi, somme dovute in forza di un titolo giudiziario (o di altra natura) – al proprio assistito, pretendendo di trattenerle in compensazione con propri crediti, illiquidi, per attività professionali (Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 8 gennaio 2014, n. 293, Rv. 257317-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 12 maggio 2010, n. 18030, non massimata, relativa ad un’ipotesi in cui il professionista risultava aver conseguito il possesso di una somma di denaro per averla ricevuta dal debitore del proprio assistito, nonchè, soprattutto, Cass. Sez. 2 Pen., sent. 30 novembre 2016, n. 51060, Rv. 269234-01, relativa ad una fattispecie in cui un legale aveva versato presso un proprio conto corrente la somma ricevuta dalla controparte della sua assistita, omettendo di conferirla a quest’ultima).

Tuttavia, nelle ipotesi contemplate dalla giurisprudenza penale di questa Corte, la disponibilità della somma (o del titolo di credito), da parte del professionista, risulta sempre conseguita “nomine alieno”, sicchè il trattenimento della stessa, quantunque asseritamente “giustificato” con la pretesa di compensare propri crediti verso il cliente, integra il reato di cui all’art. 646 c.p., tutte le volte in cui difettino i requisiti per la compensazione legale, visto che “solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l’agente, perchè, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l’agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perchè non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall’ordinamento giuridico” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2 Pen., sent. n. 18030 del 2010, cit.; nello stesso anche Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 7 dicembre 2007, n. 45992, Rv. 238899-01, relativa ad una fattispecie in cui un avvocato si era impossessato di un assegno consegnatogli dal proprio assistito, destinandolo a fini diversi da quello concordato, che era l’impiego della somma, in esecuzione di un accordo transattivo, a “tacitazione” della pretesa della controparte).

Nel caso oggetto del presente giudizio risulta, invece, integrata una fattispecie del tutto diversa.

Infatti, l’assegno che l’avvocato R. aveva ricevuto dalla curatela fallimentare della società debitrice dell’odierna ricorrente (per l’importo di Euro 16.401,00), non fu dallo stesso incassato, bensì posto nella disponibilità del legale rappresentante di quest’ultima, G.A.. Fu, pertanto, costui – sebbene, si assume, a ciò “indotto” dal legale – a versarlo su un conto corrente aperto presso la banca Bipop Caripe, nonchè ad effettuare un giroconto (per il minore importo di Euro 6.401,00) in favore del predetto R.. In queste condizioni, dunque, perchè potesse ipotizzarsi il reato ex art. 646 c.p., sarebbe stato necessario provare l’esistenza di uno specifico vincolo di destinazione apposto dal G. su quella somma, visto che “ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere, non essendo sufficiente il solo mancato versamento del denaro a chi è in astratto legittimato a riceverlo” (Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 24 ottobre 2017, n. 50672, Rv. 271385-01).

In altri termini, se è vero che anche il (minor) importo nell’ambito della complessiva somma pagata dalla curatela della società debitrice – destinato, ipoteticamente, a “coprire” le spese legali dei procedimenti giudiziari in cui gli avvocati R. e P. prestarono la loro opera era, certamente, di “proprietà” della società G., il “trasferimento” volontario dello stesso, al R., ha comportato che, per potersi dubitare della liceità del suo successivo trattenimento, fosse, come detto, dimostrata (anzi, ancor prima allegata) “la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all’obbligo di restituire” (Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 18 maggio 2017, n. 24857, Rv. 270092-01).

6.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

6.2.1. Esso si risolve nella deduzione di un vizio motivazionale, in relazione alla decisione della Corte fiorentina di escludere la ricorrenza degli estremi del delitto di truffa.

Sul punto, tuttavia, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato, ormai, ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

La ricorrente, per contro, ha censurato l’esistenza di una “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione, prospettando il vizio motivazionale secondo il precedente – e non più “valido” “paradigma”.

Di qui l’inammissibilità del motivo, ciò che esime questa Corte dal rilevare che, in ogni caso, nessun profilo di “irriducibile contraddittorietà” è dato ravvisare nel ragionamento svolto dalla Corte fiorentina.

Invero, il rilievo da essa svolto – e secondo cui, corrispondendo al vero che “quei soldi venissero girocontati per compensi professionali”, deve escludersi la sussistenza del reato di truffa – risulta senz’altro corretto, perchè siffatta constatazione vale ad escludere la sussistenza dell’elemento dell’ingiusto profitto”, indispensabile perchè possa ipotizzarsi la fattispecie delittuosa di cui all’art. 640 c.p..

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso condannando la società G.L. di G.L. & Co. a rifondere, ad P.A. e R.C., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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