Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14256 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.07/06/2017), n. 14256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2768/2016 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO
9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona
del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2160/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 17 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da P.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 40 del 2012, e nei confronti della Prefettura UTG di Siena.
2. Secondo il Tribunale non ricorrevano le condizioni per la disapplicazione dell’ordinanza sindacale n. 15 del 2010 – con la quale il Comune di Montalcino aveva vietato il transito agli autobus turistici, agli autocaravan e agli autocarri aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate – che costituiva il presupposto della violazione contestata al sig. P., per avere sostato con il proprio autocaravan in data (OMISSIS) in zona vietata, e della successiva ordinanza-ingiunzione.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Pierluigi P., sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Prefettura di Siena.
4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
5. Il Collegio ritiene che non sussista evidenza decisoria e pertanto, ai sensi dell’art. 376 c.p.c., il ricorso deve essere rimesso alla pubblica udienza.
PQM
La Corte dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Sezione seconda.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017