Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14255 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25219/2006 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PANICO Antonio giusta delega in

calce;

– ricorrenti –

e contro

MOTTOLA FRANCESCO IMBALLAGGI IND SRL, ASSITALIA ASSIC, A.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1661/2005 del GIUDICE DI PACE di MARANO DI

NAPOLI, emessa il 26/09/2004, depositata il 24/05/2005; R.G.N.

3110/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato G.A. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Marano di Napoli L’Assitalia Ass.ni S.p.A., Mottola Francesco Imballaggi Industriali S.r.l. e A.G. per sentir dichiarare la responsabilità di questi ultimi nella causazione del sinistro, allorchè l’autovettura di sua proprietà veniva tamponata dall’autocarro di proprietà della Mottola Francesco S.r.l. e condotto dall’ A..

Si costituiva l’Assitalia Ass.ni che eccepiva la improponibilità della domanda; la carenza di legittimazione attiva e passiva e la legittimazione passiva della Compagnia di assicurazione.

Istruita la causa con prova testimoniale, il G.d.P., con sentenza 26.9.2004-4.5.2005, dichiarava l’esclusiva responsabilità dei convenuti Mottola Francesco Imballaggi Industriali S.r.l. e A. G. nella produzione del sinistro; condannava in solido i convenuti al pagamento a favore dell’attrice della somma di Euro 774,79, oltre interessi dall’evento al soddisfo, nonchè le spese di giudizio.

Ricorre per Cassazione G.A. con un motivo.

Non resistono gli intimati.

Diritto

Con l’unico motivo la ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, assume che il giudice del gravame, violando la norma di cui all’art. 112 c.p.c., non avendo pronunciato su tutta la domanda proposta, avrebbe omesso di pronunciare su alcuni capi della domanda con conseguente nullità della sentenza.

La ricorrente proponeva, oltre che l’azione di condanna per risarcimento dei danni subiti, anche la pronuncia di condanna alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, degli interessi sulla somma rivalutata e delle spese della consulenza tecnica di parte.

Afferma ancora la ricorrente che nel caso si tratta di debiti da fatti illeciti ed è per questo che ci si trova di fronte ad un debito di valore e non di valuta che pertanto deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT con l’applicazione degli interessi legali sulle poste via via rivalutate dal fatto alla decisione.

Va osservato che il Giudice di Pace condannava proprietario, conducente e compagnia assicuratrice del furgone al risarcimento dei danni riportati dalla vettura della G., liquidandoli in via equitativa in Euro 774,79, oltre interessi dall’evento al soddisfo ed è stato statuito da questo S.C. che nella liquidazione del danno da atto illecito, il giudice può compiere la consueta operazione di “taxatio” – finalizzata ad esprimere in moneta attuale l’ammontare del danno – anche non avvalendosi degli indici ISTAT In questo caso, tuttavia, egli è tenuto a sufficientemente motivare il criterio adottato per procedere alla rivalutazione del credito risarcitorio, non essendo idoneo a tal fine un mero richiamo all’equità (Cass., 28.05.1996, n. 4909).

La sentenza impugnata ritiene che nella determinazione dei danni si deve tener conto della vetustà del veicolo (15 anni di vita), per cui il valore commerciale è quasi inesistente, e dei danni riportati e descritti dai testi, i quali riferiscono che la Polo subì danni solo alla fiancata destra parte posteriore. Attesa la vetustà del veicolo, e tenuto conto che lo stesso aveva già subito notevoli incidenti, e che il danno subito poteva essere riparato senza la totale sostituzione della parte posteriore con valutazione emendabile in questa sede, il giudice di pace ha ritenuto giusto ed equo quantificare il danno in via equitativa nell’importo sopraindicato.

Le spese della consulenza tecnica di parte formano parte delle spese del giudizio. Al riguardo il S.C. ha statuito che la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.3.2003, n. 4357). Prova che nel caso di specie non era stata offerta dall’attuale ricorrente.

Il motivo va pertanto rigettato.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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