Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14255 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. MANCINI Laura – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21446/14 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
cui è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
– ricorrente –
contro
F.LLI Z.D.V. E G. S.N.C., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
controricorso, dall’avv. Iozzia Vincenzo, con domicilio eletto
presso il suo studio in Modica, via Sacro Cuore, n. 114/A,
domiciliata a Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 1065/18/14 depositata in data 27 marzo 2014
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio
2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. La società F.lli Z.d.V. e G. s.n.c. ed i soci Z.V. e Z.G. hanno proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi in relazione agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva accertato, a carico della società, maggiore Irap e, a carico dei soci, maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef;
2. la Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi, ha ritenuto nulli gli atti impositivi relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003 per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ed accolto i ricorsi con riguardo all’anno 2004, rilevando che l’Ufficio non aveva provato i presupposti della pretesa fiscale;
3. all’esito dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, la quale ha evidenziato l’urgenza della notifica degli atti impositivi eseguita entro il 31 dicembre 2008, che costituiva il dies ad quem per la contestazione inerente gli anni d’imposta 2002 e 2003, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’impugnazione, rilevando che l’Amministrazione, a prescindere da ogni valutazione in merito alla colpevolezza, aveva agito con ritardo;
4. avverso la suddetta decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società F.lli Z.d.V. e G. s.n.c., ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.;
5. dalla sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale risulta che i giudizi di primo e di secondo grado si sono svolti nei confronti della società e dei soci, mentre il ricorso a questa Corte di legittimità risulta notificato alla società, ma non ai soci Z.V. e Z.G.;
6. in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è necessaria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nelle ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano due (o più) rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), sicchè, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma richiede che il simultaneus processus non sia dissolto e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (Cass., sez. 5, 19/01/2007, n. 1225; Cass., sez. 5, 13/07/2016, n. 14253; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27616; Cass., sez. 5, 18/01/2019, n. 1321; cfr. con riguardo al litisconsorzio necessario processuale, Cass., sez. U, 20/03/2019, n. 7927);
7. nel caso di specie sussiste litisconsorzio processuale, considerato che la sentenza oggetto di impugnazione ha ad oggetto un accertamento in rettifica del reddito di una società di persone ed il conseguente accertamento a carico dei soci e che, pertanto, gli atti impositivi si fondano su presupposti comuni, per cui occorre disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti dei soci;
8. pertanto, va ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti dei suddetti soci pretermessi, da eseguire a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio, da parte della ricorrente, nei confronti dei soci Z.V. e Z.G., concedendo termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021