Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14255 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 13/07/2016), n.14255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10876/2010 proposto da:

V.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIVA

e MICHELE TIENGO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto e in subordine

l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rigetto nel resto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La signora V.M.A., dottore commercialista, con ricorso affidato a cinque motivi impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 16/24/09 del 27.2.2009, che rigettando l’appello proposto dalla contribuente ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni 1998-1999-2000.

I giudici regionali hanno ritenuto che la contribuente non avesse fornito elementi idonei a superare la presunzione in base alla quale il reddito ricavato dall’attivita’ professionale svolta sarebbe “almeno potenziato dalla struttura associativa di cui essa ha fatto parte negli anni in questione”, a tal fine reputando inutilizzabile – e comunque irrilevante, perche’ inidonea – la dichiarazione di altro professionista associato dello “studio Adacta” (Dott. X.D.) per cui lo studio si sarebbe avvalso della collaborazione della V. in via esclusiva, mancando ogni concreto riscontro in ordine alla dedotta natura parasubordinata del rapporto in essere con lo studio medesimo.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha prodotto infine memoria conclusiva, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, formulato come “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 444 del 1997, art. 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, si pone il quesito di diritto “se una professionista non associata ad uno studio professionale bensi’ solo collaboratrice dello stesso in posizione subordinata, possa essere ritenuta inserita in una struttura organizzativa rilevante ai fini del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, anche se tale struttura sia riferibile all’altrui responsabilita’ e direzione”.

1.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto muove da un presupposto – la posizione subordinata della contribuente all’interno dello studio associato – che non e’ stato ritenuto provato dalla C.T.R., finendo cosi’ per proporre un diverso apprezzamento dei presupposti di fatto della vicenda, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non puo’ costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di merito, nel quale far valere la pretesa ingiustizia della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. SU. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14 e 3396/15), essendo incompatibile la revisione del giudizio di fatto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimita’ (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 959, 961 e 14233 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015).

2. Con il secondo ed il terzo motivo, entrambi formulati come “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e art. 115 c.p.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, rispettivamente sub n. 3) – error in iudicando – e sub n. 4) – error in procedendo – si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la commissione regionale avrebbe “escluso ogni utilizzabilita’ processuale di una dichiarazione scritta resa da un soggetto terzo in merito ad una circostanza rilevante ai fini del giudizio e cio’ in quanto tale dichiarazione avrebbe – secondo la corte di merito – contenuto paratestimoniale”.

3. Entrambi i motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, poiche’ concernono la valenza probatoria di una dichiarazione di terzo che, a prescindere dalla ritenuta inutilizzabilita’, lo stesso giudice d’appello definisce espressamente “irrilevante” ai fini del decidere, in quanto generica (lo studio si e’ “avvalso della collaborazione dalla V. prestata a favore dello studio in via esclusiva”) e dunque inidonea a chiarire la “natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti”.

4. Con il quarto mezzo, formulato come “motivazione insufficiente, illogica ed incongrua circa un fatto controverso e decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”, si chiede in sostanza la cassazione della sentenza impugnata “poiche’ la commissione veneziana ha illogicamente ed inadeguatamente motivato la non utilizzabilita’ e la non rilevanza del documento sottoscritto dal Dott. X.D.” (appositamente prodotto in questa sede) “facendo riferimento a circostanze irrilevanti ai fini del decidere (l’associazione nel 2007 della V. e del dichiarante ad altro studio professionale diverso rispetto a quello degli anni 1998-2000 oggetto di giudizio) e comunque per motivi incongrui rispetto alla valenza probatoria del documento in questione (che avrebbe dovuto agevolare il giudice nella sua valutazione in linea di fatto circa la natura dell’attivita’ professionale dell’appellante, che doveva essere esaminata in via fattuale ancor prima che giuridica).

4.1. Il motivo e’ affetto da plurimi profili di inammissibilita’, in quanto, oltre a non contenere una chiara sintesi conclusiva, difetta di autosufficienza (laddove, a pag. 9 del ricorso, si fa riferimento al contestato collegamento tra l’associazione professionale della V. e dello X. nello studio Adacta di Vicenza e l’associazione professionale nello “studio F., C., X., D.A. e associati”) e pone comunque una questione di valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti che, come sopra rilevato, non puo’ trovare accesso nel giudizio di legittimita’.

5. Il quinto motivo censura infine la “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-bis e dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)” in quanto violerebbe le norme suddette “la sentenza che condanna una parte processuale alla rifusione di spese complessivamente liquidate senza distinzione tra spese ed onorari, con cio’ impedendo la verifica in ordine alla correttezza della liquidazione”.

5.1. Anche quest’ultima censura risulta inammissibile, sia perche’ formulata in termini di (radicale) nullita’ della sentenza per preteso error in procedendo, piuttosto che di semplice violazione di legge (error in iudicando), sia per difetto di specificita’ ed autosufficienza in ordine all’eccedenza dei limiti tariffari ed ai parametri che sarebbero stati violati.

6. Il ricorso va quindi respinto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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