Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14255 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23430/2018 proposto da:

AVIVA ITALIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MARIA

MENOZZI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA VECCHIONI;

– controricorrente –

e contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1096/2018 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con particolare

riferimento ai primi tre motivi di doglianza, assorbito il quarto e

disatteso per infondatezza il quinto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento dei

primi tre motivi p.q.r.; assorbito il 4^; rigettato il 5^;

udito l’Avvocato MICHELE MARIA MENOZZI;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In relazione ad un sinistro in cui erano rimasti coinvolti una vettura assicurata con la Aviva Italia s.p.a. ed un veicolo di proprietà e condotto da M.A., che era risultato privo di copertura assicurativa, la Aviva Italia risarcì il danno subito da Me.Gi. – trasportato a bordo dell’autovettura da essa assicurata e tamponata dal M. – e agì successivamente in rivalsa nei confronti della Generali Italia s.p.a. – quale impresa designata dal F.G.V.S. – e del M. per sentir accertare l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo e per sentire condannare i convenuti, in solido, al pagamento della somma di Euro 7.504,00 liquidata al terzo trasportato.

Il Giudice di Pace di Treviso rigettò la domanda ritenendo inapplicabile l’art. 141 C.d.A. nel caso di sinistro provocato da veicolo non assicurato.

Il Tribunale di Treviso ha rigettato l’appello della Aviva, ritenendo non pertinente il richiamo dell’appellante a Cass. n. 16477/2017 (che ha enunciato il principio secondo cui il terzo trasportato può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, anche se il sinistro sia stato determinato da un veicolo non assicurato o non identificato), in quanto nel caso specifico era in discussione il diverso diritto di rivalsa della compagnia che aveva proceduto al risarcimento, e affermando che il riconoscimento della possibilità del trasportato di agire comunque nei confronti della compagnia del vettore “non legittima la deroga al dettato di cui all’art. 283, comma 5, secondo periodo, del Codice delle Assicurazioni che regola i rapporti tra le compagnie che abbiano proceduto a liquidare il danno mediante la procedura di indennizzo diretto” e che prevede il diritto di regresso nei confronti del F.G.V.S. in caso di liquidazione coatta dell’impresa del veicolo responsabile; ha aggiunto che rimaneva “esperibile un’azione di regresso ordinaria nei confronti del soggetto autore dell’illecito” e che, tuttavia, “nei motivi dedotti da Aviva Italia spa non (era) espressamente prospettata una riforma, eventualmente in via subordinata, della sentenza impugnata con condanna del solo M.A., avendo l’odierna appellata agito solo ex art. 141 c.d.a.”.

Ha proposto ricorso per cassazione la Società per Azioni Aviva Italia, affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; la Generali Italia s.p.a. ha resistito con controricorso; il P.M. ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 4, art. 150 e art. 283, comma 5, “nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente escluso il diritto della compagnia ad agire nei confronti del Fondo di garanzia vittime della strada per quanto liquidato al terzo trasportato in caso di sinistro con veicolo antagonista, civilmente responsabile, privo di copertura assicurativa”.

1.1. Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, “nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente negato l’applicazione analogica dell’art. 141 Cda, comma 4, con riferimento al diritto di rivalsa della compagnia del vettore in caso di sinistro con veicolo antagonista non assicurato e coinvolgimento del Fondo di garanzia vittime della strada”.

1.2. Col terzo motivo, vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 Cost., in relazione dell’art. 141 C.d.A., comma 4, per avere la sentenza impugnata negato il diritto di rivalsa “in ragione della qualità del soggetto passivo della stessa, così violando il principio di uguaglianza”.

1.3. I tre motivi – da esaminare congiuntamente – risultano fondati.

Premesso che questa Corte ha già riconosciuto (Cass. n. 16477/2017) la possibilità del terzo trasportato di ottenere il risarcimento del danno dall’assicuratore del proprio vettore anche nell’ipotesi in cui l’altro veicolo coinvolto nel sinistro sia rimasto non identificato o sia risultato privo di copertura assicurativa, nel caso in esame si pone la diversa questione della possibilità dell’assicuratrice del vettore che abbia risarcito il terzo trasportato di rivalersi nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S., ai sensi dell’art. 141, comma 4 C.d.A. (che recita: “l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150”).

La sentenza impugnata fa perno sulla previsione dell’art. 283, comma 5 C.d.A., secondo cui “l’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile”; più precisamente, il Tribunale ha ritenuto che l’esperibilità dell’azione del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore del vettore anche in caso di scontro con veicolo non assicurato non legittima una deroga al dettato dell’art. 283 C.d.A., comma 5, che ha inteso circoscrivere l’ambito della rivalsa nei confronti del F.G.V.S. alla sola ipotesi di liquidazione coatta dell’assicuratore del veicolo responsabile.

Una siffatta impostazione non risulta condivisibile, dovendosi ritenere che il richiamo all’art. 150, contenuto nell’art. 141 C.d.A. non giustifichi l’ulteriore collegamento con la previsione dell’art. 283, comma 5 e, tramite essa, una lettura limitativa della possibilità di esercizio della rivalsa.

Va considerato, infatti, che:

l’art. 150 C.d.A., che – sotto la rubrica “disciplina del risarcimento diretto” – prevede l’emanazione di un D.P.R., concernente gli oggetti di cui alle lettere da a) ad e), va correlato all’articolo immediatamente precedente (il 149) che disciplina – per l’appunto – la “procedura di risarcimento diretto”, inteso come risarcimento richiesto dal danneggiato direttamente “all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”, con la precisazione – risultante dal primo e dal comma 2 – che i danneggiati considerati dalla norma sono il proprietario e il conducente del veicolo e non anche i trasportati;

il richiamo ai “limiti e alle condizioni previste dall’art. 150”, contenuto dell’art. 141, u.c. C.d.A., non vale a trasformare in risarcimento “diretto” ciò che tale non è, ma è finalizzato a richiamare – nel diverso ambito dell’azione riconosciuta al trasportato nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore – la disciplina dettata dal D.P.R., previsto dall’art. 150, relativamente ai criteri di accertamento della responsabilità e di determinazione del danno, alle modalità di denuncia dei sinistri e agli adempimenti necessari per il risarcimento e, altresì, alla definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

il riferimento all’art. 150, contenuto nell’art. 283, comma 5 C.d.A. (liquidazione del danno “ai sensi dell’art. 150”) vale – invece – a individuare propriamente l’istituto del risarcimento diretto (costituente specifico oggetto della previsione dell’art. 150, a completamento della previsione dell’art. 149) ed è volto a stabilire che il regresso dell’assicuratrice che abbia risarcito il proprio assicurato o il conducente del veicolo da essa assicurato possa essere esercitato nei confronti del F.G.V.S. in ipotesi di liquidazione coatta dell’impresa del veicolo responsabile;

si vuol dire, in altri termini, che, mentre il richiamo all’art. 150, compiuto dall’art. 283 C.d.A. vale ad indicare le ipotesi di risarcimento diretto propriamente detto (come individuato dall’art. 149), il richiamo ai limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 effettuato dall’art. 141, comma 4, ha il diverso effetto di richiamare la disciplina del D.P.R., ivi previsto in punto di criteri di accertamento del grado di responsabilità e di definizione dei rapporti fra le assicurazioni, di modalità di richiesta e di risarcimento dei danni, di limiti e condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

deve dunque escludersi che la circostanza che sia l’art. 141, che l’art. 283 C.d.A. richiamino l’art. 150, valga a stabilire un collegamento diretto fra le due previsioni, sì da farne conseguire che il riferimento alla ipotesi di liquidazione coatta contenuto nell’art. 283, si riverberi sull’istituto del risarcimento del terzo trasportato e comporti un limite alla possibilità di rivalsa disciplinata dall’art. 141 C.d.A.;

deve considerarsi, per altro verso, che la stessa circostanza che l’art. 283 C.d.A. preveda espressamente un’ipotesi di regresso nei confronti del F.G.V.S. per il caso in cui il risarcimento sia stato effettuato (direttamente al proprio assicurato o al conducente del veicolo coperto dalla garanzia) da un’impresa assicuratrice diversa da quella del responsabile lascia intendere come il legislatore non abbia affatto escluso, in linea generale, la possibilità che il risarcimento “anticipato” da altri possa ricadere, in ultima battuta, sul F.G.V.S.;

la stessa possibilità dev’essere riconosciuta anche nel caso in cui il risarcimento sia “anticipato” al trasportato dall’assicuratore del vettore, con esperibilità della rivalsa non solo nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma anche del F.G.V.S., laddove sussistano le condizioni per il suo intervento, ivi compresa l’ipotesi che il veicolo del responsabile non sia coperto da assicurazione (fermo restando il limite quantitativo dell’esposizione del Fondo, risultante dell’art. 283, comma 4 C.d.A.);

una siffatta conclusione è imposta anche da un’esigenza di coerenza sistematica, giacchè altrimenti non si comprenderebbe perchè il risarcimento debba ricadere sull’impresa designata dal F.G.V.S. nel caso in cui, a fronte di un responsabile privo di copertura assicurativa, il terzo trasportato non si avvalga – come gli è consentito (cfr. Cass. n. 16477/2017 cit., pagg. 8 e 9) – della facoltà di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore e agisca contro l’impresa designata dal F.G.V.S. e che tale “ricaduta” sia invece preclusa laddove si opti per l’azione ex art. 141, comma 1 C.d.A.;

deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1 C.d.A., il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 C.d.A.; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall’art. 283, commi 2 e 4 C.d.A.”.

2. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento “per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non proposta la domanda ex art. 2054 c.c., nei confronti di M.A., concorrente con quella D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ex art. 283″, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., in relazione al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283 e art. 2054 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di considerare il vincolo di solidarietà tra l’obbligazione ex art. 2054 c.c., dell’autore del fatto illecito, M.A., e di quella di cui all’art. 283 Cda del Fondo di garanzia vittime della strada”;

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

In effetti, a fronte di una sentenza che ha rilevato (a pag. 11) che non era stato espressamente proposto un motivo di appello volto a conseguire la riforma della sentenza di primo grado con condanna del solo M., la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto trascrivere il motivo di appello, mentre si è limitata a riportare le conclusioni dell’atto di gravame, che tuttavia – perchè risultasse assolto l’onere dell’autosufficienza – avrebbero dovuto essere correlate ad un motivo di appello di cui non si conosce se e come sia stato proposto.

3. Col quinto motivo, viene dedotta la “nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnata omesso di statuire in ordine all’eccezione di prescrizione del diritto di Aviva Italia s.p.a., formulata da Generali Italia s.p.a.”.

3.1. Il motivo è inammissibile sia perchè la ricorrente difetta di interesse a dolersi della mancata statuizione su un’eccezione sollevata dalla controparte sia perchè, comunque, la questione è rimasta assorbita dalla ritenuta inammissibilità della rivalsa.

4. La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi, dichiarando inammissibili il quarto e il quinto, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Treviso, in persona di altro magistrato.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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