Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14255 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29725/2015 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMINA

BACHINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERNI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO GENNARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2015 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il

12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Terni, con sentenza depositata il 12 maggio 2015, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Terni avverso la sentenza del Giudice di pace di Terni n. 122 del 2013, e nei confronti di I.R., rigettando l’opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale.

2. I.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Terni.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso per tardività. Il ricorrente ha depositato memoria.

4. Il Collegio non condivide la proposta, che erroneamente indica la data di deposito della sentenza impugnata nel giorno 11 maggio anzichè 12 maggio. Pertanto, in assenza di evidenza decisoria, il ricorso deve essere rimesso all’udienza pubblica.

PQM

 

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione seconda.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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