Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14255 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14255 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITAT IN CANCELLERIA
IL
6W. 2013
Ct 40105/10 (Avv. Pucciariello)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso NUMERO DI RUOLO GENERALE (R.G.:1885/2011 )
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello
Stato
(C.F.
80224030587
fax:
0696514000,
PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
Contrada della Tartaruga
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 101/32/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Firenze.
PREMESSO
Che con nota 31244 la Direzione Provinciale di Siena ha comunicato che il
contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 08.11.2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale